Pensione di guerra e superamento del limite reddituale: recupero solo parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 566 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite reddituale previsto per la pensione di guerra non ne determina la perdita integrale. Il combinato disposto dell’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 915/1978 e dell’art. 12 d.P.R. n. 834/1981 va letto alla luce dell’art. 3 Cost., sicché l’importo spettante per l’anno T equivale alla differenza tra il cumulo massimo — dato dal limite di reddito e dall’intera pensione di quell’anno — e il reddito complessivo lordo IRPEF posseduto nell’anno T-1. Ne consegue che il recupero dell’indebito, ai sensi dell’art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 915/1978, è circoscritto alle sole somme eccedenti la misura così rideterminata, restando irrilevanti l’età avanzata e il basso livello di scolarità del percipiente ai fini dell’esclusione del dolo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare dal 2002 di una pensione di guerra indiretta in qualità di orfana, ha percepito fino al 2020 il trattamento in via di reversibilità, nella misura del 50% per la compresenza di altri aventi diritto. Dal 2013 ha conseguito redditi IRPEF superiori al limite di legge, senza darne comunicazione all’amministrazione.
Con determina n. 35110 del 14 maggio 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha revocato la pensione e disposto il recupero dei ratei erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2020, per un indebito di 19.612,87 euro. La ricorrente ha chiesto l’esclusione del recupero, deducendo l’assenza di preventiva comunicazione di sospensione e il difetto dell’elemento soggettivo del dolo.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce il meccanismo reddituale delle pensioni di guerra. L’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 915/1978 subordina il trattamento al possesso di un reddito annuo complessivo entro la soglia aggiornata annualmente dalla circolare MEF, mentre l’art. 12 d.P.R. n. 834/1981 ancora la verifica ai redditi posseduti nell’anno precedente, esclusa la pensione stessa.
Da qui il principio: se nell’anno T-1 il reddito non ha superato il limite fissato per l’anno T, la pensione spetta per intero. Tuttavia, osserva la Corte, è irragionevole che un modesto travalicamento provochi la perdita totale di un trattamento di circa tremila euro annui. La spettanza va quindi circoscritta all’importo ottenuto decurtando dal cumulo massimo il reddito dell’anno precedente, in applicazione dell’art. 3 Cost.
Applicando il correttivo, il diritto alla pensione persiste integralmente per il 2016 e il 2020 e parzialmente per le altre annualità, con un indebito ripetibile complessivo pari a circa la metà di quello richiesto. Il correttivo sarebbe astrattamente applicabile anche dopo la revoca, ma difetta una domanda riconvenzionale o un’eccezione di compensazione.
Quanto al dolo, la Corte richiama l’orientamento della sentenza n. 65/2022 della Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, che esclude la vincolatività dell’accertamento e la consequenzialità necessaria dell’elemento soggettivo. Il collegio se ne discosta: l’adempimento tributario non equivale a esclusione del dolo, l’età avanzata rileverebbe solo se il percipiente ignorasse di percepire il trattamento, e l’amministrazione non può essere gravata di una probatio diabolica. L’indebito è ripetibile anche in assenza di condotta integrante truffa, poiché il limite è stato superato proprio dall’annualità in cui la ricorrente ha iniziato a percepire per intero anche la reversibilità della pensione ordinaria. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della parziale fondatezza della domanda.
Nota della Redazione
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