Pensione indiretta di inabilità: i superstiti possono agire anche senza domanda del de cuius (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 36 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità assoluta di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 può essere riconosciuta ai superstiti del dipendente pubblico deceduto in costanza di servizio, i quali fanno valere iure proprio il diritto alla reversibilità del trattamento spettante al dante causa. La norma regolamentare che prevede la domanda del dipendente o ex dipendente non contiene alcuna esplicita limitazione dei soggetti legittimati e, non potendo derogare alla fonte primaria, non preclude la proposizione dell’istanza da parte degli eredi. La decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti. La prescrizione quinquennale dei ratei decorre dal momento in cui il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, implicante valutazioni di discrezionalità tecnica, è portato a conoscenza dell’interessato.

Il Fatto

La vedova e la figlia minore di un Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, deceduto in costanza di servizio il 18 febbraio 2018, impugnavano dinanzi alla Sezione giurisdizionale di Bolzano il provvedimento con cui l’INPS aveva rigettato l’istanza di ricalcolo della pensione indiretta sulla base della pensione di inabilità assoluta di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. L’Istituto aveva erogato il trattamento indiretto ordinario, assumendo che la domanda di pensione di inabilità potesse essere presentata esclusivamente dall’interessato e non dai superstiti. Le ricorrenti chiedevano la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze rispetto a quanto erogato dal 1° marzo 2018, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha disatteso l’eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rilevando che la norma, avente carattere eccezionale, si riferisce espressamente all’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e non è estensibile ai giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti. Ha quindi escluso l’operatività della decadenza, conformemente alla giurisprudenza della giurisdizione contabile.

Nel merito, la Corte ha osservato che la legge n. 335/1995 demanda al regolamento attuativo la sola individuazione delle modalità applicative della disposizione. L’art. 3, comma 2, d.M. n. 187/1997 prevede la domanda presentata dal dipendente o ex dipendente ma, riconoscendo all’art. 1 la reversibilità della pensione in esame, non contiene alcuna esplicita limitazione dei soggetti legittimati. La norma secondaria non può pertanto precludere la proposizione della domanda da parte dei superstiti, che fanno valere iure proprio il diritto alla reversibilità, come affermato dalla giurisprudenza costante della Corte.

Quanto alla documentazione, il certificato medico allegato alla domanda di ricostituzione, riportante la causa del decesso (“adenocarcinoma flessura epatica del colon, metastasi mesenteriali, cachessia tumorale e occlusione intestinale”), è stato ritenuto sostanzialmente idoneo a comprovare lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa. La mancata attivazione dell’accertamento sanitario da parte della commissione medica non è addebitabile alle ricorrenti, trattandosi di incombente che, ai sensi dell’art. 4 d.M. n. 187/1997, avrebbe dovuto essere disposto dall’Amministrazione.

Accertati i requisiti contributivi (21 anni e 3 mesi di anzianità) e la risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio, la Corte ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla pensione indiretta di inabilità assoluta in sostituzione del trattamento ordinario. Ha inoltre disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendo che il dies a quo decorra dalla comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento (30 novembre 2025), non essendo configurabile alcuna prescrizione per i ratei maturati dal 1° marzo 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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