Uso irregolare impianto sportivo comunale senza prova danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 134 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la domanda di condanna per colpa grave va rigettata quando la Procura non dimostra l’esistenza del danno erariale. La gestione di un impianto sportivo comunale che non persegua un risultato economico in senso stretto, ma risponda ai fini istituzionali dell’ente, non integra di per sé un pregiudizio risarcibile. Il carattere simbolico del corrispettivo versato dall’utilizzatore non è sufficiente a fondare l’addebito, se manca la prova che la tariffa sia stata determinata unilateralmente e se la prassi risulta condivisa dall’amministrazione. Il mancato ribaltamento delle spese per le utenze non configura danno quando l’edificio ospita altri fruitori e non è determinabile la quota di consumo riferibile a ciascuno.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco e due funzionari responsabili pro tempore dell’Ufficio Tecnico di un piccolo Comune, chiedendo la condanna, a titolo di colpa grave, al risarcimento di complessivi euro 15.953,24, da ripartirsi in parti uguali. L’addebito riguardava la gestione del Palazzetto dello sport comunale, rimasto nella disponibilità di fatto di una associazione sportiva dopo la scadenza dell’affidamento provvisorio.
Secondo la prospettazione attorea, l’ente avrebbe dovuto definire un quadro regolamentare e una tariffa congrua, mentre si sarebbe limitato a incassare un corrispettivo giornaliero simbolico. Il danno era articolato in due voci: i minori introiti derivanti dall’uso dell’impianto e il mancato ribaltamento sull’associazione delle spese per acqua ed energia elettrica. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e contestato nel merito l’esistenza del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. La domanda è stata rigettata per la mancata dimostrazione del danno erariale.
Quanto alla prima voce, la Corte ha rilevato che il Palazzetto non era agibile, essendo privo della certificazione dei Vigili del Fuoco, e che l’associazione era una ONLUS, senza richieste di utilizzo da parte di altri soggetti nel periodo contestato. La struttura è stata impiegata per eventi che hanno coinvolto la comunità e per attività sportive, in conformità ai fini istituzionali dell’ente, con riferimento alla cura dello sviluppo della comunità locale ex art. 3, comma 2, TUEL.
Il Collegio ha ritenuto che la modalità operativa — richiesta di utilizzo e pagamento del corrispettivo per ogni fruizione — contrasti con l’affermazione di un uso esclusivo della struttura. Il corrispettivo giornaliero appare simbolico, ma non vi sono elementi per ritenere che sia stato determinato unilateralmente dall’associazione; è invece presumibile che sia stato concordato con il Comune, essendo rimasto costante negli anni.
Quanto alla seconda voce, la Corte ha escluso la comparabilità dei consumi idrici ed elettrici degli altri utilizzatori con quelli dell’associazione, rilevando che l’edificio ospitava altri organismi e i vasconi antincendio anche per i paesi vicini. Nell’importo giornaliero devono ritenersi compresi i costi della gestione occasionale, restando impossibile determinare la quota di spesa riferibile a ciascun fruitore.
Il rigetto nel merito ha comportato l’assoluzione dei convenuti e la liquidazione degli onorari difensivi a carico dell’amministrazione di appartenenza ex art. 31, comma 2, c.g.c., quantificati in euro 3.000,00. È stata inoltre dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti di una convenuta deceduta, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c..
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Nota della Redazione
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