Pensione privilegiata al personale militare Croce Rossa esclusa appartenenza comparto sicurezza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 22 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare della Croce Rossa Italiana non appartiene alle Forze armate né alle Forze di polizia dello Stato e non è riconducibile al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art. 6 del d.l. n. 201/2011. L’abrogazione della pensione di privilegio per il personale civile statale ha quindi efficacia anche nei confronti dei dipendenti del disciolto Corpo militare della CRI. L’assoggettamento alla disciplina militare e la corrispondenza dei gradi, disposti dal Titolo V del Codice dell’ordinamento militare, non comportano equiparazione previdenziale alle Forze armate. Lo statuto previdenziale militare resta applicabile al solo servizio prestato in tempo di guerra, ai sensi dell’art. 1760 del COM, mentre per il servizio ordinario in tempo di pace opera l’iscrizione alle Casse individuate dalla CRI.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo ordinario in congedo del disciolto Corpo militare della Croce Rossa Italiana, ha prestato servizio dal 15 ottobre 1985 al 21 luglio 2016. La patologia da protrusioni discali gli era stata ascritta dalla CMO di La Spezia alla Tabella B del d.P.R. n. 834/1981 e riconosciuta dipendente da causa di servizio con ordinanza presidenziale del Comitato Centrale della CRI, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Il 18 giugno 2020 ha presentato domanda di pensione privilegiata ai sensi degli artt. 67 e 167 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS ha rigettato l’istanza con provvedimento n. 66/2021 del 4 giugno 2021, richiamando l’art. 6 della legge n. 201/2011, che ha abrogato la pensione di privilegio per il personale civile dello Stato. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, sostenendo la natura militare del proprio status e chiedendo la riclassificazione della patologia nella Tabella A, ottava categoria, anche tramite CTU.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara inammissibile la memoria difensiva integrativa depositata dal ricorrente il 12 gennaio 2024, perché non autorizzata. Il rito pensionistico, per gli artt. 152 e 156, comma 3, del CGC, non consente memorie di replica successive alla costituzione: l’integrazione scritta richiede specifica istanza di termine da presentare in udienza, a garanzia del contraddittorio per entrambe le parti.

Nel merito la Corte ritiene corretta l’interpretazione dell’Istituto previdenziale. Il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico comprende, per espresse previsioni di legge, gli appartenenti alle Forze armate e all’Arma dei Carabinieri, i dipendenti della Guardia di Finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Al personale della CRI si applica invece la disciplina militare del solo Titolo V del COM, per il richiamo dell’art. 625, comma 3, del COM, ma non lo statuto previdenziale del successivo Titolo VII.

Il giudice valorizza l’art. 1759 del COM, che esclude di valutare il servizio in tempo di pace come prestato allo Stato, e l’art. 1760 del COM, che estende la disciplina pensionistica militare al solo servizio in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Ne deriva che i contributi alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato sono dovuti solo in tale ultimo caso, mentre per il servizio ordinario operano le Casse individuate dalla CRI ai sensi dell’art. 5, comma 7, della legge n. 274/1991.

La Corte richiama l’ordinanza n. 273/1999 della Corte costituzionale, secondo cui il personale militare della CRI non appartiene alle Forze armate né alle Forze di polizia e non ha mai ricevuto disciplina legislativa contestuale a quella del personale statale. Richiama altresì la giurisprudenza contabile, da ultimo Corte dei conti, Sez. I Centrale App., n. 225 del 28 luglio 2020, e le pronunce regionali conformi. Il ricorso è quindi rigettato nel merito, con compensazione delle spese per la novità e particolarità della controversia ai sensi dell’art. 31 del CGC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *