Sfrido da taglio contaminato da grasso è rifiuto salvo prova sottoprodotto (TAR Toscana n. 230 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cave, lo sfrido della tagliatrice a catena contaminato da grasso lubrificante non è sottratto alla disciplina dei rifiuti per il solo fatto di essere classificato dalla legge regionale come derivato dei materiali da taglio. L’esclusione dall’ambito applicativo della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, prevista dall’art. 185, comma 2, lett. d), opera nei limiti della normativa settoriale di cui al D.Lgs. n. 117/2008, che rinvia all’art. 183 per la nozione di rifiuto. L’assoggettamento al contributo di estrazione non qualifica il materiale come prodotto, avendo il prelievo funzione di ristoro del pregiudizio ambientale. Ove il residuo esca dal ciclo estrattivo o sia detenuto senza destinazione certa, la qualificazione come rifiuto è legittima in via precauzionale, salvo che il detentore provi la destinazione ad uso ulteriore e i requisiti del sottoprodotto di cui all’art. 184-bis.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una cava di marmo in forza di autorizzazione all’attività estrattiva rilasciata dal Comune, dopo il conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica e della VIA. Il provvedimento autorizzativo recepisce, tra le prescrizioni ambientali, il parere espresso dall’ARPA in sede di conferenza di servizi, secondo cui il residuo della lavorazione della pietra proveniente dal taglio a catena, contaminato da grasso, è rifiuto e come tale deve essere allontanato e gestito.
La società impugna la prescrizione e il parere presupposto, deducendo la violazione della legge regionale in materia di cave e degli artt. 183 e 185 del D.Lgs. n. 152/2006, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune e l’ARPA si costituiscono chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata dell’art. 185, comma 2, lett. d), che esclude dalla parte quarta del codice ambientale i rifiuti risultanti dall’estrazione e dallo sfruttamento delle cave in quanto regolati dal D.Lgs. n. 117/2008. Il rinvio all’art. 3 di tale decreto richiama la nozione di rifiuto dell’art. 183, così escludendo che l’esclusione operi in modo assoluto.
Richiamando Cass. pen., Sez. III, n. 34630 del 2022 e Cass. pen., Sez. III, n. 45463 del 2008, il Tribunale ribadisce che i materiali derivati dallo sfruttamento della cava restano fuori dalla disciplina dei rifiuti solo finché permangono entro il ciclo produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura. La lavorazione successiva e l’uscita dal ciclo estrattivo attirano gli inerti nella disciplina generale.
La classificazione regionale dei derivati dei materiali da taglio non vale a escludere a priori la natura di rifiuto. Lo stesso Piano di gestione depositato dalla ricorrente prevede che lo sfrido della tagliatrice, ove non destinato ad altro utilizzo, sia accumulato e avviato a recupero come rifiuto con codice CER 010413. Neppure decisivo è il richiamo all’art. 36 della legge regionale: il contributo di estrazione, come già affermato dal TAR Toscana con la sentenza n. 1139 del 2021, non ha natura tributaria ma funzione di ristoro dei disagi ambientali, e non qualifica il materiale come prodotto.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio rileva che la conferenza di servizi disponeva già del Piano di coltivazione e della relazione tecnica recante tipologia e incidenza del lubrificante. Il richiamo all’art. 185, comma 4, chiarisce che il materiale o esce dalla cava per essere smaltito, o è utilizzato da terzi possedendo i requisiti del sottoprodotto. La destinazione generica dello sfrido e la mancata dimostrazione di tali requisiti rendono legittima la prescrizione, adottata in via precauzionale.
Infine, la decisione assunta in conferenza è polistrutturata: il Comune ha recepito la posizione prevalente dell’ARPA senza obbligo di autonoma riapertura dell’istruttoria. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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