Pensione privilegiata per cumulo e assegno di incollocabilità nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 483 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il diritto al trattamento di categoria superiore per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio è disciplinato dall’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 e presuppone una valutazione di ascrivibilità commisurata al tipo e alla natura dell’infermità secondo le tabelle del d.P.R. n. 834/1981. Il giudizio di ascrivibilità riflette l’entità della riduzione della validità economica del dipendente, assumendo rilievo il cumulo delle infermità riconosciute. L’assegno di incollocabilità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978 e dell’art. 12 della legge n. 9/1980, spetta solo in presenza di menomazioni dipendenti da causa di servizio, ascritte dalla seconda all’ottava categoria della Tabella A, che rendano l’invalido incollocabile al lavoro e potenzialmente pregiudizievoli alla salute dei compagni o alla sicurezza degli impianti. Non rileva il parere favorevole espresso in sede amministrativa da una commissione medica, quando manchi il presupposto della dipendenza delle affezioni da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, cessato dal servizio per infermità nel 1998 quale vice brigadiere del Corpo degli agenti di custodia, ha impugnato due decreti ministeriali. Con il primo gli era stata attribuita, dalla data di cessazione, la pensione privilegiata di ottava categoria Tabella A per la sola infermità ipertensiva, con parziale reiezione dell’istanza in relazione alle altre patologie ritenute ascrivibili alla Tabella B e a una non ascrivibile a categoria di pensione. Con il secondo decreto era stata respinta l’istanza di concessione dell’assegno di incollocabilità.

Il ricorrente ha chiesto un migliore trattamento pensionistico, con riconoscimento della patologia psichica come ascrivibile alla Tabella A, oltre all’attribuzione dell’assegno di incollocabilità. La questione è giunta alla decisione dopo una lunga istruttoria tecnica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha circoscritto il thema decidendum a due profili: la prospettata migliore valutazione della patologia psichica ai fini di un trattamento di categoria superiore e la pretesa concessione dell’assegno di incollocabilità. Non è stata ulteriormente coltivata la domanda sulla dipendenza delle infermità artrosica e pancreatica.

Sul primo profilo, il Giudice ha richiamato l’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce il trattamento privilegiato per infermità già dipendenti da causa di servizio quando risultino di superiore entità o aggravate. Il giudizio di ascrivibilità implica una valutazione medico-legale della riduzione della cosiddetta validità economica del soggetto, parametrata sulle tabelle A e B del d.P.R. n. 834/1981.

La Sezione ha fondato la decisione sul parere dell’UML del Ministero della Salute, ritenuto pienamente condivisibile perché elaborato su esame accurato della documentazione e previa regolare convocazione delle parti. Il consulente, in via equitativa, ha ascritto la patologia psichica alla ottava categoria Tabella A e, per cumulo con le altre infermità, al giudizio complessivo di settima categoria Tabella A.

Sul secondo profilo, il Giudice ha ricordato che l’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978 e l’art. 12 della legge n. 9/1980 subordinano l’assegno alla condizione di incollocabilità e alla natura delle menomazioni dipendenti da causa di servizio. L’UML ha escluso che la documentazione sanitaria dell’epoca fosse dimostrativa della gravità della patologia psichica; ha osservato che la condizione di etilismo cronico avrebbe potuto avere i connotati previsti dalla norma, ma non è mai stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Irrilevante, per il Giudice, il parere favorevole espresso dalla Commissione medica collegiale di Avellino, poiché occorre aver riguardo alle sole affezioni dipendenti da causa di servizio e trattate con pensione privilegiata.

Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con riconoscimento della pensione privilegiata di settima categoria Tabella A per cumulo dalla data del congedo, dedotto il già fruito, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati. La domanda di assegno di incollocabilità è stata respinta e le spese di lite compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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