Pensione di inabilità e arrotondamento dei periodi contributivi nel pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 485 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego il meccanismo di arrotondamento della frazione di mese o di anno, già previsto dagli artt. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973, dall’art. 3 della legge n. 274/1991 e dall’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997, non opera più ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico e della determinazione della sua misura. Trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati, e i requisiti contributivi devono essere interamente maturati. La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 spetta al dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio che si trovi, all’atto della verifica, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche ultra-generica.

Il Fatto

Gli eredi di una infermiera dipendente di strutture sanitarie pubbliche hanno impugnato la determina con cui l’INPS aveva liquidato il trattamento pensionistico della dante causa con il sistema misto anziché con il sistema retributivo puro. La lavoratrice era stata collocata in quiescenza il 27/2/2015 per sopravvenuta inabilità e era deceduta il 15/6/2016.

I ricorrenti hanno dedotto che l’Istituto non aveva considerato due periodi di servizio prestati tra il 1974 e il 1978, pari a circa sei mesi e mezzo, e hanno contestato la mancata attribuzione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, nonostante la gravità del quadro nosologico. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori.

La Motivazione della Corte

Sulla prima questione il Giudice ha richiamato l’orientamento della sentenza n. 56/2020 della 3^ Sezione d’Appello, secondo cui la disciplina degli arrotondamenti trovava collocazione tra le condizioni legittimanti l’accesso alla pensione, integrando norme eccezionali non applicabili oltre i casi e i tempi considerati. I periodi rivendicati risultano peraltro già riconosciuti con la ricongiunzione e presenti nell’estratto contributivo.

Il Giudice ha osservato che l’anzianità complessiva, pari a 17 anni, 11 mesi e 18 giorni, non consentiva comunque l’accesso al sistema retributivo, essendo precluso l’arrotondamento. La disciplina in esame è divenuta inapplicabile già dopo la legge n. 247/2007 e, da ultimo, è risultata incompatibile con la riforma introdotta dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che impone requisiti interamente maturati.

Sulla seconda questione la Corte ha aderito alla valutazione del Collegio medico legale presso la Corte dei conti. Il parere ha ricostruito la diagnosi di cirrosi epatica scompensata con ascite e varici esofagee, esiti di paresi del VII nervo cranico e deficit visivo, rilevando che il quadro era stato sottostimato dalla Commissione medica di verifica.

Secondo il Collegio, la sola patologia epatica, anche prescindendo dalle concorrenti infermità, comportava l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa già all’epoca della verifica. Il Giudice ha quindi respinto la domanda sul sistema retributivo e accolto quella sulla pensione di inabilità, con decorrenza dal collocamento in quiescenza e applicazione del maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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