Pensione privilegiata negata al dipendente provinciale iscritto alla CPDEL (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 24 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile di una Provincia autonoma iscritto alla gestione assicurativa CPDEL, all’atto della cessazione dal servizio, non è destinatario del T.U. n. 1092/1973. Per l’art. 2 del d.P.R. n. 1092/1973, gli iscritti a casse o fondi speciali restano assoggettati alla disciplina della cassa di appartenenza, con esclusione degli istituti previdenziali del predetto testo unico. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 in materia di pensione privilegiata, dovendosi applicare il combinato disposto dell’art. 33, lett. c), r.d.l. n. 680/1938, dell’art. 7 l. n. 379/1955 e dell’art. 16 l. n. 1646/1962, che richiede la inidoneità al servizio al momento della cessazione. È manifestamente infondato il ricorso che invochi precedenti resi per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri, trattandosi di vicenda diversa.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo Forestale Provinciale della Provincia autonoma di Trento, chiede l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di VIIIª categoria, o di altra categoria da determinarsi previa c.t.u., in relazione a una patologia conseguente a un infortunio risalente agli anni di servizio. L’infermità era già stata dichiarata dipendente da causa di servizio con delibera della Giunta provinciale.
L’INPS aveva rigettato la domanda presentata il 4 ottobre 2022, sul rilievo che l’art. 6 d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata per il personale civile, demandando la tutela all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Il ricorrente censura tale motivazione sostenendo che il diritto andava valutato alla data della cessazione, avvenuta dopo il transito nel ruolo dei militari.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico definisce il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, quarto comma, c.g.c., ravvisandone la manifesta infondatezza. Il percorso argomentativo si fonda su un dato pacifico: il ricorrente apparteneva ai ruoli della Provincia autonoma di Trento ed era iscritto alla gestione assicurativa CPDEL all’epoca della cessazione.
Da qui la conseguenza: in virtù dell’art. 2 del d.P.R. n. 1092/1973, non trovano applicazione gli istituti previdenziali del T.U. n. 1092/1973, tra cui l’art. 67 sui requisiti della pensione privilegiata, ma opera la disciplina speciale della cassa di iscrizione. La Corte richiama il proprio precedente conforme, reso in caso identico e confermato in appello dalla IIIª Sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 270/2017.
Su questa base, anche a voler prescindere dall’abrogazione disposta dall’art. 6 d.l. n. 201/2011, al ricorrente si applica il combinato disposto dell’art. 33, lett. c), r.d.l. n. 680/1938, dell’art. 7 l. n. 379/1955 e dell’art. 16 l. n. 1646/1962. Manca però il requisito della inidoneità al servizio al momento della cessazione, circostanza pacifica: la domanda è quindi priva di fondamento giuridico.
Il giudice dichiara inconferenti i precedenti di questa Sezione n. 26 e n. 41 del 2021 invocati dal ricorrente. Tali pronunce riguardano personale del Corpo forestale dello Stato confluito nell’Arma dei Carabinieri, e non personale del Corpo Forestale Provinciale, nell’ambito della diversa questione sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 risolta dalle Sezioni Riunite n. 1/QM del 4 gennaio 2021.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’INPS in euro 800,00, oltre al 15% per spese generali.
Nota della Redazione
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