CCNQ comparti 2022-2024 senza nuovi oneri per la finanza pubblica (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 36 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di compatibilità finanziaria sugli accordi collettivi, previsto dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, le Sezioni riunite in sede di controllo certificano l’assenza di nuovi o ulteriori oneri allorché l’ipotesi contrattuale si limiti a confermare l’assetto dei comparti e delle aree di contrattazione già definito negli accordi quadro precedenti. La circostanza che l’accordo non produca effetti diretti sulla spesa, rimettendo la regolazione economica ai singoli contratti collettivi nazionali, esclude di per sé un aggravio per la finanza pubblica. La certificazione non attiene al merito della scelta organizzativa, ma alla sola verifica della neutralità finanziaria dell’atto sottoposto.

Il Fatto

L’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 9 gennaio 2024, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo il 2 febbraio 2024 per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.

Sull’ipotesi si erano espressi favorevolmente il Comitato di settore Autonomie locali, il Comitato di settore Regioni-Sanità e il Consiglio dei ministri. Il Nucleo tecnico “Costo del lavoro” aveva depositato il proprio rapporto istruttorio. La questione giunge alle Sezioni riunite per la verifica della compatibilità finanziaria dell’accordo.

La Motivazione della Corte

Il nucleo del ragionamento delle Sezioni riunite risiede nella natura dell’atto sottoposto. L’accordo si compone di nove articoli e si limita a definire il campo di applicazione della contrattazione collettiva, confermando la suddivisione in quattro comparti e nelle corrispondenti quattro aree dirigenziali già operata per il triennio 2019-2021.

La Corte ricostruisce l’evoluzione storica dell’assetto. Il d.lgs. n. 150/2009 ha modificato l’art. 40, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, riducendo il numero dei comparti rispetto agli undici e alle otto aree vigenti fino al triennio 2016-2018. L’ANQ del 13 luglio 2016 ha dato attuazione alla riforma con le denominazioni poi costantemente riprese.

Le modifiche rispetto al previgente accordo quadro sono di dettaglio. La Corte le passa in rassegna: l’integrazione dell’elenco degli enti del comparto Funzioni centrali con organismi di nuova istituzione, l’aggiornamento degli acronimi, l’indicazione delle date di soppressione dell’ANPAL e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’inserimento di due nuovi enti. Analoghe specificazioni riguardano il comparto Istruzione e ricerca, con l’aggiunta dell’Azienda Regionale della Salute Sardegna per il comparto Sanità.

Il passaggio decisivo è di ordine finanziario. Le Sezioni riunite rilevano la sostanziale conferma del previgente assetto e sottolineano che si tratta di un accordo non produttivo di effetti diretti, la cui regolazione economica è rimessa ai singoli contratti collettivi nazionali. Su questa base dichiarano l’assenza di nuovi o ulteriori oneri che comportino un aggravio della spesa pubblica, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ARAN, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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