Decurtazione punti patente: interesse a impugnare solo l’annotazione (TAR Sicilia n. 2440 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di decurtazione del punteggio della patente di guida, la lesione lamentata dal destinatario deriva direttamente dal verbale di accertamento e contestazione della violazione del codice della strada, e non dall’annotazione degli effetti della penalità nell’anagrafe nazionale. Il provvedimento di mera registrazione presso l’anagrafe nazionale non è pertanto impugnabile in via autonoma, non essendo stato gravato il verbale presupposto nei termini di legge e divenuto lo stesso inoppugnabile. Ne consegue la carenza di interesse all’impugnazione della registrazione, ove avverso la stessa non siano proposte censure autonome ma solo derivate dal verbale sanzionatorio. Le doglianze avverso il verbale, ormai tardive, vanno proposte innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 204 bis cod. strada. Analogo esito si ha quando il verbale sia già stato oggetto di ricorso davanti al Giudice di Pace, dichiarato inammissibile, permanendo la litispendenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui è stata registrata presso l’anagrafe nazionale la decurtazione del punteggio della patente. L’annotazione conseguiva alla notifica di due verbali di accertamento e contestazione redatti dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, rispettivamente il 5 e il 10 marzo 2018.
Il primo verbale riguardava la guida senza cintura di sicurezza; il secondo una manovra che aveva creato pericolo o intralcio alla circolazione, con coinvolgimento in un incidente stradale. Il ricorrente aveva già impugnato il secondo verbale davanti al Giudice di Pace, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile. La questione arriva al giudice amministrativo per l’impugnazione dell’annotazione ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo verbale, relativo alla guida senza cintura di sicurezza. Osserva che dalla stessa normativa violata deriva la decurtazione dei cinque punti, secondo quanto disposto dall’art. 126bis, d.lgs. n. 285/1992 e dalla tabella delle penalità allegata al medesimo decreto.
Ne deriva che la lesione lamentata scaturisce direttamente dal verbale di contestazione, e non dall’annotazione degli effetti della penalità nel sistema informatico nazionale. L’anagrafe nazionale, del resto, non è gravata per vizi propri, ma solo in via derivata. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sentenza 5857 del 2019.
Da ciò consegue la carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento di annotazione, poiché il verbale di contestazione non è stato impugnato nei termini e il medesimo è divenuto inoppugnabile. Le censure, ormai tardive, avverso tale verbale non potrebbero che essere proposte innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 204 bis cod. strada.
Quanto ai due punti decurtati con il secondo verbale, il ricorrente espone di aver impugnato lo stesso davanti al Giudice di Pace, che con sentenza n. 2533 del 16.11.2018 aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi del medesimo art. 204 bis cod. strada, perché il verbale era stato già pagato. Anche in tal caso il verbale sanzionatorio è inoppugnabile allo stato e sussiste litispendenza, non risultando scaduti i termini per l’appello.
Anche per quest’altra decurtazione non v’è dunque interesse all’impugnazione in via derivata della mera registrazione presso l’anagrafe nazionale, non essendo state proposte censure autonome avverso tale atto, ma solo derivate dal verbale presupposto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.