Pensione privilegiata dei dipendenti locali: competenza del CTPP e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 23 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale iscritto alle ex Casse amministrate dalla soppressa Direzione generale degli Istituti di previdenza, tra cui l’ex CPDEL, il parere sulla domanda di pensione privilegiata spetta in via esclusiva al Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’art. 12 della legge n. 274 del 1991, e non al Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001. I procedimenti per l’equo indennizzo e per la pensione privilegiata sono autonomi e fondati su presupposti distinti. La CTU non costituisce prova, ma strumento di valutazione di fatti già acquisiti: essa non solleva il ricorrente dall’onere di allegare e provare gli specifici fattori di rischio connessi al servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che l’inabilità derivi da malattie riportate a cagione diretta e immediata dell’esercizio delle funzioni, senza presunzioni a favore del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, già ispettore della polizia municipale di un comune siciliano e collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2005, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con annullamento della determinazione negativa adottata dall’INPDAP nel 2009 e dei pareri che l’avevano preceduta. Aveva presentato domanda nel marzo 2005, dopo che la competente Commissione medica ospedaliera aveva in più occasioni diagnosticato diverse infermità come dipendenti da causa di servizio.

Il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate dell’INPDAP, con parere del 22 aprile 2008, aveva invece escluso la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie, e su quel parere si era fondato il rigetto dell’istanza. Il ricorrente ha censurato il difetto di motivazione e la illogicità del provvedimento, lamentando il contrasto con gli accertamenti delle CMO e con il parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio del 2004. Il Ministero dell’Economia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha chiesto il rigetto e ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ai dipendenti degli enti locali, individuato nel R.D.L. n. 680 del 1938 e nelle leggi che lo hanno modificato, richiamando in particolare l’art. 33, lettera c), e l’art. 7 della legge n. 379 del 1955. Rileva che l’abrogazione degli istituti della causa di servizio e della pensione privilegiata disposta dall’art. 6 del D.L. n. 201 del 2011 non si applica ai procedimenti già in corso, come quello in esame.

Su questa base la Corte afferma che, per il personale iscritto all’ex CPDEL, la competenza a esprimersi sul nesso causale ai fini della pensione di privilegio è riservata in via esclusiva al CTPP, e non al Comitato di verifica del MEF. Ne deriva l’autonomia funzionale dei due procedimenti: l’equo indennizzo riguarda un rapporto di lavoro ancora in essere, la pensione privilegiata un rapporto cessato, con esigenze probatorie ulteriori, tra cui l’inabilità al servizio e i requisiti contributivi. Da ciò consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia, privo di legittimazione passiva.

Nel merito, il giudice ritiene che il parere del CTPP sia lineare e adeguatamente motivato: esso esclude la riconducibilità delle patologie a fattori di servizio, qualificando le affezioni respiratorie e gastroenteriche come aspecifiche e a eziologia multifattoriale, e negando rilievo alle condizioni climatiche avverse, in quanto fattore ubiquitario non preponderante. Il ricorrente non ha allegato in modo compiuto gli specifici fattori di rischio riconducibili alle mansioni, limitandosi a richiamare de relato i pareri favorevoli delle CMO e del Comitato di verifica.

Quanto alla CTU disposta in corso di causa, il giudice ribadisce che essa non è prova, ma strumento di valutazione di fatti già acquisiti. Il Collegio medico-legale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio solo per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio e della contusione laringea, patologie non ascrivibili ad alcuna categoria per l’esigua incidenza funzionale; sulle restanti non ha potuto esprimersi per la mancanza del rapporto di servizio. Tale mancanza è imputabile al ricorrente, cui incombeva l’onere probatorio entro il termine fissato dall’ordinanza che aveva disposto la perizia.

Il giudice esclude infine la dedotta nullità della CTU per mancata visita diretta del periziando: l’organo peritale non era vincolato a sottoporlo a visita e la valutazione poteva validamente svolgersi sui documenti. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura prevalentemente tecnica della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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