Cessata materia del contendere e quantum della pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. III App. n. 105 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessata materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse del ricorrente per l’integrale soddisfacimento della pretesa. Ove il ricorrente contesti nel merito la correttezza del calcolo del trattamento riconosciuto dall’Istituto in corso di causa, il presupposto non si realizza e il giudice non può definire il giudizio con tale declaratoria. La relativa statuizione è censurabile in appello per eccesso di potere e difetto di motivazione. Poiché l’accertamento sulla misura del trattamento è questione di fatto dirimente, preclusa alla cognizione del giudice di appello ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., la sentenza va annullata con rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, ha chiesto alla Corte dei conti per la Lombardia il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria militare di quinta categoria dalla data del congedo e di quarta categoria da una successiva decorrenza, oltre alla riliquidazione ab origine del trattamento e alle differenze maturate.
Il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere per il sopravvenuto riconoscimento della pensione privilegiata da parte dell’INPS, ha accolto la domanda di riliquidazione della quota retributiva sulla base del principio fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 e ha dichiarato prescritti i ratei anteriori al luglio 2014. L’interessato ha proposto appello con due motivi: il primo sul quantum del trattamento privilegiato, il secondo sulla prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione dell’Istituto, secondo cui le contestazioni sul quantum sarebbero tardive perché non sollevate in primo grado e coperte dal giudicato formatosi sulla cessazione della materia del contendere. L’eccezione è disattesa: con le note di udienza depositate in primo grado l’appellante aveva contestato nel dettaglio gli errori di calcolo dell’Istituto. Non si tratta dunque di domanda nuova ai sensi dell’art. 193 c.g.c., ma di riproposizione in appello di una domanda già formulata, sulla quale il giudice non si è pronunciato dichiarando cessata la materia del contendere. Tanto meno si è formato il giudicato, poiché la sentenza è stata censurata anche per eccesso di potere e difetto di motivazione.
Nel merito, il primo motivo è accolto. È principio consolidato che l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione per effetto del soddisfacimento delle pretese. Nel caso concreto tale presupposto difetta, perché l’appellante ha contestato la correttezza del calcolo del trattamento privilegiato operato dall’INPS con l’atto adottato nel corso del giudizio di primo grado, sia nel ricorso introduttivo sia nelle note di udienza.
La Corte precisa che l’accertamento sulla misura del trattamento costituisce una questione di fatto su un punto dirimente della controversia, preclusa alla cognizione del giudice di appello a norma dell’art. 170, comma 1, c.g.c.. Da qui l’annullamento della sentenza e la rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., anche per la pronuncia sulle spese del grado d’appello.
Il secondo motivo è invece respinto. In materia di prescrizione dei ratei pensionistici opera l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985, che fissa il termine quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La Corte ricorda che, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi con la sentenza n. 50/1981, la prescrizione quinquennale si applica a tutte le pensioni, indipendentemente dalla natura retributiva o indennitaria, e opera anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili, come confermato dalla sentenza n. 234/2008 della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.