Cessazione dal servizio per perdita del grado e pensione del militare (Corte dei Conti Sez. I App. n. 8 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso tra più cause di cessazione dal servizio del militare, prevale quella derivante dal provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, quand’anche quest’ultima sia cronologicamente anteriore. L’effetto risolutivo del rapporto d’impiego è retroattivo al momento dell’instaurazione del procedimento disciplinare e, ai soli fini giuridici, alla data di applicazione della sospensione precauzionale. Ne consegue che il militare destituito non matura i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione, né può invocare la disciplina sulla revoca dei provvedimenti definitivi di pensione e sulla tutela della buona fede del percettore.

Il Fatto

Un ex sottufficiale della Guardia di finanza era stato collocato in congedo per infermità con decorrenza dal 2.11.2017 e, con la stessa decorrenza, era cessato dal servizio per perdita del grado a seguito di condanna definitiva per tentata concussione, all’esito del correlato procedimento disciplinare.

L’interessato aveva proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto a pensione, sostenendo di essere ancora in servizio alla data di maturazione dei requisiti di legge e contestando la retroattività del provvedimento di destituzione. Il ricorso era stato respinto in prime cure. Proposto appello, la questione giunge alla Sezione centrale d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 923 d.lgs. n. 66/2010, codice dell’ordinamento militare, nel testo vigente ratione temporis. La norma, dopo aver elencato le cause di cessazione dall’impiego — tra cui l’infermità e la perdita del grado — dispone che il militare cessa dal servizio nel momento in cui si verifica una delle predette cause, anche se è sottoposto a procedimento penale o disciplinare; se il procedimento si conclude successivamente con la perdita del grado, la cessazione si considera avvenuta per tale causa.

Tale disposizione va integrata con l’art. 867, commi 5 e 6, c.o.m., secondo cui la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se a quella data pende un procedimento penale o disciplinare che si conclude con la perdita del grado; negli altri casi decorre dalla data del provvedimento sanzionatorio.

Da qui due corollari. È prevalente la causa di cessazione derivante dalla perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore. Ed è retroattivo l’effetto risolutivo del rapporto d’impiego al momento dell’instaurazione del procedimento disciplinare, addirittura alla sospensione precauzionale, conclusosi poi con la sanzione della perdita del grado.

Non giova all’appellante il richiamo agli artt. 203 ss. d.p.r. n. 1092/73, in tema di revoca dei provvedimenti definitivi di pensione e di tutela della buona fede del percettore: la Corte ne rileva l’assoluta inconferenza rispetto allo specifico caso concreto, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata ex art. 17 disp. att. c.g.c. (C. conti, Sez. I App. n. 128/2017; C. conti, Sez. giurisd. Marche, n. 172/2019).

Nel merito, la sospensione precauzionale era stata disposta sin dall’agosto 2008, poi commutata in obbligatoria nel 2010; passata in giudicato la condanna penale, il procedimento disciplinare fu riavviato con la contestazione degli addebiti nel giugno 2017, ben prima dell’iniziale collocamento in quiescenza per infermità. La cessazione per motivi sanzionatori va dunque fatta risalire alla sospensione precauzionale e, comunque, a data antecedente a quella di maturazione dei requisiti pensionistici. L’appello è rigettato, la sentenza impugnata confermata e l’appellante condannato alle spese di difesa, con nulla per quelle di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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