Pensione privilegiata: onere di prova della concausa da servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 1 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il sindacato non ha carattere annullatorio del provvedimento amministrativo per vizi di legittimità, ma verte sull’accertamento nel merito della spettanza del trattamento previdenziale richiesto, con assorbimento delle doglianze relative agli atti endoprocedimentali. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza dell’infermità non è sufficiente. Grava sul ricorrente l’onere di provare specifici e prolungati disagi ambientali o stressogeni, notevolmente eccedenti quelli comunemente richiesti al personale militare, idonei a esplicare efficacia concausale efficiente e determinante. Il giudice può anteporre l’esame del merito alle eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo con pensione diretta di inabilità, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione privilegiata per la patologia renale diagnosticata e ascritta dalla competente commissione medica alla Tabella A, categoria 4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva però escluso la dipendenza della patologia da fatti di servizio, e il conseguente decreto del Comando Generale aveva confermato la non dipendenza.
Il ricorrente censurava il parere del Comitato per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e illogicità, allegando una perizia di parte che ravvisava un’efficacia concausale del servizio, in particolare nelle modalità di alimentazione imposte dai turni. L’INPS eccepiva l’inammissibilità e il difetto di legittimazione passiva, oltre alla prescrizione delle somme arretrate; il Ministero della Difesa e il Comando Generale non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto chiarito la natura del proprio sindacato: il giudizio pensionistico, pur riferito a un provvedimento di diniego, non è diretto all’annullamento per vizi di legittimità, ma all’accertamento della spettanza del diritto. Le doglianze del ricorrente sugli atti endoprocedimentali sono pertanto assorbite dall’accertamento di merito.
Applicando il principio della ragione più liquida, il giudice ha anteposto il merito alle eccezioni preliminari, ritenendo la documentazione sufficiente a confermare la correttezza delle determinazioni senza necessità di consulenza tecnica. Le motivazioni del Comitato sono state giudicate immuni da censure logiche: nessuno dei fattori eziopatogenetici della patologia renale risultava correlabile al servizio svolto.
Il giudice ha ritenuto irrilevante stabilire se l’ipertensione arteriosa fosse causa o conseguenza della patologia renale, poiché entrambe le condizioni si manifestano in soggetti costituzionalmente predisposti e non rientrano tra le malattie professionali dei militari. Ha quindi affermato che grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova specifica di gravosi e prolungati disagi notevolmente eccedenti quelli ordinari.
Tale prova è stata esclusa: il rapporto informativo descrive l’ordinaria attività di vigilanza armata e pattugliamento, con contenuto generico e stereotipato. Il giudice ha inoltre valorizzato il dato quantitativo dello straordinario — circa quindici ore mensili e meno di quattro settimanali — bilanciato da periodi di riposo, e ha respinto la tesi difensiva sull’alimentazione, definita avulsa dalla realtà. Il ricorso è stato così respinto, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite e nulla verso le contumaci.
Nota della Redazione
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