Parità scolastica negata per difetto di agibilità e nulla osta igienico-sanitario (TAR Puglia n. 17 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della parità scolastica presuppone il possesso effettivo e documentato dei requisiti di agibilità e igienico-sanitari dei locali destinati ad uso scolastico. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non surroga la certificazione richiesta dalla normativa né il nulla osta igienico-sanitario dell’autorità sanitaria. L’archiviazione del procedimento relativo al parere sanitario, non contestata dalla parte, comprova la carenza del requisito e giustifica il rigetto dell’istanza di parità scolastica. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della verifica della sussistenza dei presupposti normativi.

Il Fatto

Una società ha presentato all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia istanza di riconoscimento della parità scolastica per un immobile da adibire ad uso scolastico. Con decreto del 30 giugno 2022 l’Amministrazione ha respinto la richiesta, rilevando l’inidoneità della destinazione d’uso catastale dell’immobile, l’assenza di documentazione attestante l’agibilità e la mancanza di certificazione igienico-sanitaria della ASL.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, sostenendo che l’asseverazione prodotta sostituisse la certificazione di agibilità, che la normativa non richiederebbe più un provvedimento espresso e che la visura catastale confermasse la compatibilità della destinazione d’uso. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’istruzione. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 522/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la legittimità del diniego muovendo dal quadro normativo sui requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. Il nodo centrale riguardava la prova del possesso dei requisiti di agibilità e di conformità igienico-sanitaria dei locali. La società riteneva sufficienti l’asseverazione e l’autocertificazione prodotte, invocando la sostituzione della certificazione con la segnalazione certificata.

Nella fase di merito è emersa la nota dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, con cui si è comunicato che la pratica relativa all’istanza di parere sanitario era stata archiviata per mancato riscontro e che il relativo procedimento doveva ritenersi annullato. Tale attestazione non è stata oggetto di contestazione da parte della società ricorrente.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto definitivamente comprovata la carenza del requisito igienico-sanitario. La circostanza, ad avviso del Collegio, giustifica l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della parità scolastica. Il difetto del presupposto essenziale assume rilievo assorbente rispetto alle censure sulla sufficienza dell’asseverazione e sulla destinazione catastale.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. Le spese di lite sono state poste a carico della società soccombente, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge. Il Collegio ha confermato l’impianto del diniego, valorizzando la mancata contestazione dell’atto sanitario sopravvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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