Causa di servizio: giurisdizione contabile solo ai fini della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 191 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di causa di servizio si determina in ragione del petitum sostanziale e della causa petendi. L’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio spetta al giudice contabile quando è finalizzato alla pensione privilegiata; la domanda volta all’equo indennizzo attiene invece al rapporto di impiego ed è devoluta al giudice amministrativo per il personale di polizia in regime pubblicistico. È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche senza previa domanda amministrativa di pensione. Il diritto a pensione privilegiata richiede l’ascrivibilità delle infermità alla tab. A; le infermità ascritte alla tab. B danno diritto alla indennità una tantum.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato in congedo per limiti di età, impugna il decreto con cui il Ministero dell’Interno, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, gli ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie artrosiche e discopatiche cervico-lombari, con conseguente diniego di pensione privilegiata ed equo indennizzo. Sostiene che le mansioni svolte presso l’autocentro di Messina, caratterizzate da posture forzate e sollecitazioni meccaniche, hanno agito quale concausa efficiente delle tecnopatie.

Il Ministero eccepisce il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e l’inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’INPS, chiamato in causa, formula le stesse eccezioni e deduce in subordine la prescrizione dei diritti. Il giudice dispone CTU medico-legale sul nesso causale e sull’eventuale classificazione tabellare.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 386 c.p.c. rileva il petitum sostanziale, da identificare avuto riguardo alla causa petendi. Poiché il ricorrente chiede espressamente l’equo indennizzo, la Corte esclude che su tale capo sia stato introdotto un ricorso pensionistico ex art. 151 c.g.c..

La domanda di accertamento della causa di servizio finalizzata all’equo indennizzo non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro; la controversia spetta quindi al giudice che su quel rapporto ha giurisdizione. Per il personale di polizia, soggetto al regime pubblicistico ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione è del giudice amministrativo, come confermato da Cass. SS.UU. n. 11772/2022 e da Cass. SS.UU. n. 6997/2010.

Diversamente, sull’accertamento della dipendenza causale finalizzato alla pensione privilegiata la giurisdizione contabile sussiste, in forza dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 13 R.D. n. 1214/1934. Il discrimine tra i due plessi segue il petitum sostanziale, secondo l’insegnamento di Cass. SS.UU. n. 21605/2019.

Quanto all’eccezione di inammissibilità, la Corte la rigetta richiamando la giurisprudenza contabile sull’azione di mero accertamento e, soprattutto, il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM: è ammissibile il ricorso che domandi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza previa domanda amministrativa di pensione.

Nel merito, il quadro normativo è dato dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede l’ascrivibilità alla tab. A e la non suscettibilità di miglioramento, e dall’art. 69 per l’indennità una tantum in caso di ascrizione alla tab. B. La CTU ha concluso per la dipendenza da concausa di servizio efficiente e determinante, con ascrizione alla tab. B per tre annualità di VIII categoria. Il giudice ritiene la perizia logicamente coerente e la condivide, ma esclude che l’accertamento valga ai fini della pensione privilegiata: spetta l’indennità una tantum, ricompresa nel più ampio petitum secondo il principio per cui nel più è compreso il meno. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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