Verifica di anomalia globale e sindacato sul voto numerico nelle gare pubbliche (TAR Sicilia n. 1870 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta presenta natura globale e sintetica e costituisce espressione di apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di obiettiva irragionevolezza o di macroscopici errori di fatto. Non è sufficiente la ricerca parcellizzata di singole inesattezze dell’offerta economica, occorrendo la dimostrazione che l’intera operazione appaia non plausibile e insidiata da indici strutturali di inaffidabilità. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella individuazione dei criteri di valutazione è sottoposta a sindacato pieno ma non sostitutivo. Il voto numerico, quando accompagnato da un’adeguata predeterminazione dei criteri valutativi, costituisce motivazione sufficiente del giudizio della commissione, senza necessità di esplicitare il punteggio dei singoli commissari.

Il Fatto

Il Consorzio stabile ricorrente, gestore uscente del servizio di presidio antincendio presso talune gallerie delle autostrade siciliane, impugnava gli atti della gara per l’affidamento del lotto 2 del medesimo servizio, conclusasi con l’aggiudicazione in favore della controinteressata prima classificata. Con un primo ricorso lamentava l’anomalia dell’offerta della vincitrice, desunta dal ribasso sul costo del lavoro e dalla mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento, oltre alla inintelligibilità dei criteri di valutazione e alla carenza motivazionale dei punteggi.

Con motivi aggiunti, all’esito dell’acquisizione di nuova documentazione, deduceva la sottostima di alcune voci, l’abuso del lavoro straordinario e il difetto del requisito tecnico-esperienziale in capo alla controinteressata. La stazione appaltante e l’aggiudicataria eccepivano il difetto di interesse per la posizione di terza classificata della ricorrente e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e ritiene sussistente l’interesse a ricorrere anche in capo al terzo classificato. La legge di gara vietava l’aggiudicazione di entrambi i lotti; nel parallelo giudizio sul lotto 1 era stata accertata l’insussistenza del requisito tecnico-esperienziale in capo alla prima classificata, con subentro della seconda e conseguente sopravvenuto difetto di interesse di quest’ultima sul lotto 2, divenuto così contendibile dalla ricorrente.

Nel merito, la censura sul requisito di partecipazione è infondata. La somma dei due contratti di maggiore importo stipulati nel triennio supera ampiamente il 25% dell’importo a base di gara, pari a € 1.012.182,37, risultando un totale di € 1.453.841,75: l’ammissione della controinteressata è dunque legittima.

Quanto all’anomalia dell’offerta, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il sindacato è ammesso solo per obiettiva irragionevolezza, non essendo sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio tecnico. I rilievi della ricorrente sono generici e non dimostrano la complessiva inaffidabilità dell’offerta; la specifica organizzazione di impresa e l’esclusione del servizio di ronda giustificano articolazioni differenziate del ribasso. La clausola sociale non comporta alcun obbligo di transito dei lavoratori, rientrando le scelte di disimpegno nella sfera dei singoli. Sull’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, il riferimento al C.C.N.L. era assente nel bando e la ricorrente non ha dimostrato in termini analitici la incoerenza del trattamento applicato.

I criteri di valutazione risultano adeguatamente ripartiti e ragionevoli, espressione di discrezionalità tecnica non scrutinabile in difetto di macroscopici indici di illogicità; il peso attribuito al patrimonio curriculare rientra tra le scelte proporzionate della stazione appaltante. Il punteggio numerico, accompagnato da adeguata predeterminazione dei criteri, è motivazione sufficiente, non essendo necessario indicare il voto dei singoli commissari, anche a tutela dell’anonimato delle valutazioni. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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