Pensione di reversibilità al nipote maggiorenne inabile oltre la maggiore età (Corte dei Conti Sez. II App. n. 141 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il nipote maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro e vivente a carico dell’ascendente assicurato è destinatario diretto e immediato della pensione di reversibilità, che gli spetta anche oltre la soglia della maggiore età. L’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, non consente di escludere tale soggetto dal godimento del trattamento del de cuius, versando egli in condizione di particolare bisogno e fragilità. La domanda di ampliamento del periodo di fruizione del trattamento, proposta dai nipoti non inabili in vista di una condizione soggettiva meramente eventuale e non comprovata, difetta invece dell’interesse concreto ed attuale richiesto dall’art. 100 c.p.c. Ai fini della regolazione delle spese, il criterio della soccombenza prescinde dalla contumacia del convenuto che abbia dato causa al processo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale della Campania, con la sentenza n. 387/2021, aveva accolto il ricorso dei coniugi, quali esercenti la potestà sui figli minori e tutori di un figlio interdetto, riconoscendo ai tre nipoti il diritto alla reversibilità della pensione ai superstiti del nonno defunto, ma soltanto fino al compimento della maggiore età. L’INPS era stato condannato al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione; le spese di primo grado erano state lasciate interamente a carico della parte vittoriosa a causa della contumacia dell’Istituto.
I genitori hanno proposto appello, dolendosi di due profili. Da un lato, la limitazione temporale del diritto avrebbe precluso ai due nipoti studenti la percezione del trattamento durante il percorso di studi e al terzo nipote, riconosciuto totalmente e permanentemente inabile, senza alcun limite di tempo. Dall’altro, la statuizione di “nulla per le spese” sarebbe stata priva di adeguata motivazione. L’INPS ha resistito, eccependo l’inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse attuale e contestando la sussistenza della condizione di “orfano” in capo al nipote maggiorenne, essendo entrambi i genitori viventi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto perimetrato l’area residua della controversia. La spettanza del diritto alla reversibilità per i tre nipoti, dalla decorrenza indicata e fino alla maggiore età, è ormai coperta da giudicato, non essendo stata impugnata dall’INPS. Il gravame investe quindi solo l’auspicato ampliamento del confine temporale, che assume contenuto diverso per i tre beneficiari.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile con riferimento ai due nipoti studenti, per difetto di interesse concreto ed attuale. L’intervento emendativo del giudice d’appello era richiesto su condizioni soggettive eventuali e non comprovate in atti, relative al futuro svolgimento di un percorso di studi. Il processo non può essere utilizzato in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli, ma richiede un interesse riferito alla effettiva res dedotta in giudizio. La Corte ha aggiunto che, trattandosi di ampliamento dell’arco temporale di fruizione per mutata condizione di fatto, avrebbe dovuto essere formalizzata una pertinente istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c., solo in esito alla quale sarebbe stata esperibile la tutela giudiziale.
Diversa la posizione del nipote inabile. La sua condizione di totale e permanente inabilità era già stata rappresentata nell’istanza amministrativa sfociata nel diniego ed era documentata agli atti del primo grado, senza necessità di ulteriori acquisizioni probatorie. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 5 aprile 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, ravvisando un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto al nipote minorenne.
Il profilo della impossibilità dei genitori viventi di provvedere al mantenimento del figlio inabile non è stato oggetto di impugnativa da parte dell’INPS. Ciò neutralizza ogni problematica connessa alla mancanza della condizione di “orfano”, poiché la vivenza a carico dell’ascendente è statuizione coperta da giudicato. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto del nipote inabile a fruire della pensione di reversibilità oltre la soglia della maggiore età, con i relativi ratei arretrati.
Il secondo motivo è stato accolto. La statuizione “nulla per le spese”, fondata sulla contumacia dell’INPS, è stata riformata: il criterio della soccombenza risiede nell’aver dato causa al processo e non è escluso dalla mancata costituzione del convenuto. Non ravvisandosi soccombenza reciproca né ragioni di compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese del primo grado in favore del difensore antistatario, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Le spese del grado d’appello sono state compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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