Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne e continuità degli studi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 130 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del diritto a una quota di pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne, l’art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 richiede che, oltre ai presupposti dell’età anagrafica e dello status di studente, alla data del decesso del dante causa l’orfano frequenti un corso di studi. Il dato letterale impone il requisito della continuità temporale tra il diploma di scuola media superiore e il corso universitario, da valutarsi con riferimento al lasso di tempo compreso tra la fine del ciclo di studi precedente e la prima scadenza dei termini per l’iscrizione al corso successivo, cioè il periodo tra luglio e novembre del medesimo anno. Non è sufficiente, pertanto, l’immatricolazione intervenuta a distanza di anni dal conseguimento del diploma, non potendosi sopperire all’assenza dei requisiti di legge mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il Fatto

Una figlia maggiorenne di un titolare di pensione diretta aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento del diritto a una quota della pensione di reversibilità, a partire dall’iscrizione al corso di laurea in Scienze infermieristiche e per la durata legale triennale del corso. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 546/2021, aveva accolto il ricorso, condannando l’INPS agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione, oltre alle spese di lite.

L’Istituto previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939. Secondo l’INPS, il diritto alla reversibilità spetta al figlio maggiorenne convivente e a carico solo se, alla data del decesso del genitore, egli risulti già iscritto a un corso di laurea. Nella specie, il genitore era deceduto il 2 settembre 2017, mentre l’immatricolazione universitaria era avvenuta soltanto il 27 novembre 2017, dopo un’interruzione pluriennale degli studi.

La Motivazione della Corte

La questione attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente alla corresponsione di una quota della pensione di reversibilità, quale orfana maggiorenne di un pensionato diretto. L’appellante sostiene che il diritto spetti unicamente al figlio maggiorenne privo di redditi propri, convivente con il dante causa e già iscritto, alla data del decesso, a un corso di laurea.

La Sezione muove dal dato letterale della norma: oltre ai presupposti dell’età anagrafica e dello status di studente, è necessario che alla data del decesso l’orfano maggiorenne frequenti un corso di studi. Il requisito richiesto è dunque la continuità temporale tra il diploma di scuola media superiore e il corso universitario.

Il lasso di tempo rilevante è quello compreso tra la fine del ciclo di studi precedente e la prima scadenza dei termini per l’iscrizione al corso successivo, cioè il periodo tra luglio e novembre del medesimo anno. Solo entro tale finestra temporale la morte del genitore non interrompe il percorso formativo già in essere.

Nel caso concreto il requisito non sussiste. L’iscrizione al corso di laurea triennale è avvenuta a novembre 2017, a circa tre anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria. La progressione della carriera scolastica risulta interrotta, non potendosi valorizzare né i tentativi di ammissione negli anni precedenti né le limitazioni numeriche all’accesso.

La Sezione esclude altresì che un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma possa consentire il perfezionamento del diritto in assenza dei requisiti espressamente stabiliti dal legislatore. L’appello è pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata. Non si provvede sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali; le spese di lite sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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