Danno erariale indiretto da pubblicazione illecita di dati sensibili del minore (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 40 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il funzionario incaricato della pubblicazione degli atti comunali, anche sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line, risponde a titolo di colpa grave del danno indiretto subito dall’ente per la diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di un minore. Il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è subordinato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, e impone tecniche di redazione e oscuramento delle informazioni non indispensabili rispetto alle finalità dell’atto. È sempre vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche in forma indiretta, con lesione del diritto alla riservatezza del minore e dei familiari. In tema di responsabilità per danno indiretto, il termine di prescrizione decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo e non dalla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il danno da trattamento di dati sensibili non è in re ipsa e deve essere provato secondo le regole ordinarie, salva la rideterminazione equitativa.

Il Fatto

Il Comune di Pulsano, con determina dirigenziale, ha conferito incarico a un professionista per la costituzione di un rapporto assistenziale in favore di una minore. Il provvedimento è stato pubblicato on line, in versione integrale, senza oscuramento dei dati personali, così rendendo note informazioni idonee a rivelare lo stato di salute della minore e della famiglia.

I genitori hanno agito innanzi al Giudice di Pace di Taranto per il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della riservatezza. Con sentenza n. 270/2017, divenuta definitiva, il Comune è stato condannato al risarcimento e alle spese. Il debito è stato riconosciuto con delibera consiliare di approvazione del debito fuori bilancio e pagato con mandati emessi nel marzo 2018. La Procura regionale ha citato in giudizio il funzionario responsabile della pubblicazione per il danno erariale indiretto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitempo l’eccezione di prescrizione, fondata sul decorso del quinquennio dalla delibera di riconoscimento del debito. L’eccezione è infondata. Le Sezioni riunite n. 14/QM/2011 hanno affermato che, in ipotesi di responsabilità amministrativa per danno indiretto, il dies a quo va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo. I mandati risultano emessi entro i cinque anni precedenti la notifica al convenuto.

Nel merito, la vicenda si inquadra nella responsabilità per danno indiretto. Il pregiudizio subito dall’ente deriva dal risarcimento e dalle spese liquidate in favore dei genitori. La Corte ritiene che esso sia imputabile esclusivamente alla condotta del convenuto, funzionario incaricato della pubblicazione degli atti comunali, che ha violato con grave colpa la normativa in materia di privacy vigente ratione temporis.

Il quadro normativo di riferimento è il d.lgs. n. 196/2003, nel testo previgente alle novelle del d.lgs. n. 101/2018. Il comma 8 dell’art. 22 vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il d.lgs. n. 33/2013, all’art. 4, comma 6, fa comunque salvi i limiti alla diffusione delle informazioni. Le Linee guida del Garante n. 243 del 2014 ribadiscono il divieto di pubblicare informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di salute.

La Corte richiama la Cass. civ. Sez. III n. 16816/2018, secondo cui la diffusione dei dati sulla salute del minore lede anche i familiari. La condotta degli incaricati del trattamento deve ispirarsi al più rigoroso rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza; anche in presenza di pubblicazione obbligatoria occorre adottare adeguate tecniche di redazione e oscuramento. La condotta del convenuto è stata connotata da estrema superficialità, avendo trascurato la portata lesiva dell’atto.

Quanto alla quantificazione, la Corte ridetermina il danno nel minor importo di 3.631,45 euro, pari al 50% di quello operato dal Comune, valorizzando il pronto rimedio apprestato e la motivazione del Giudice di Pace. Richiama la Cass. civ. Sez. III n. 15240/2014, per cui il danno da trattamento di dati sensibili non è in re ipsa e va provato. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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