Pensioni militari: aliquote per qualifica rivestita alla cessazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 222 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime pensionistico interamente retributivo dei militari la base pensionabile è individuata dall’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 nell’ultimo stipendio o nell’ultima paga, con la conseguenza che rileva lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo. È pertanto illegittima l’applicazione mista o combinata di normative e coefficienti riferiti a carriere diverse, che assuma la base pensionabile del grado superiore e le aliquote incrementali proprie del grado inferiore. L’aliquota incrementale del 3,60% prevista per i sottufficiali dall’art. 54, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone il collocamento in congedo prima del limite di età, ai sensi del precedente comma 5, e non è invocabile dal militare cessato per raggiunti limiti di età. La clausola di salvaguardia del comma 8 dello stesso art. 54 impone di comparare la pensione calcolata sul grado superiore con quella ipoteticamente spettante nel grado inferiore, con base pensionabile e aliquote coerenti con quest’ultimo, e richiede un adeguato supporto probatorio.

Il Fatto

Il pensionato, ex ufficiale dei carabinieri, dopo aver militato fino al 2017 nel ruolo dei sottufficiali e essere transitato nel ruolo degli ufficiali, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico applicando l’aliquota del 3,60% prevista per i sottufficiali dal 21° anno di servizio al 31.12.1997 e quella del 2% dal 1.1.1998 alla cessazione, avendo l’Inps applicato la sola percentuale dell’1,80% prevista per gli ufficiali.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con sentenza n. 138/2022, ha accolto la domanda, ritenendo non ostativi all’applicazione delle aliquote differenziate i diversi periodi di carriera. Avverso tale pronuncia l’Inps ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo che l’aliquota va individuata in base alla qualifica rivestita all’atto del pensionamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello ritiene l’appello ammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c., avendo la parte appellante prospettato la violazione e la scorretta interpretazione della normativa di riferimento, con specifico riguardo agli artt. 53 e 54 del T.U. pensionistico militare. Le censure sono dunque qualificabili come motivi di diritto, non come questioni di fatto.

Nel merito, il Collegio muove dalla qualificazione del caso come regime pensionistico interamente retributivo. Il militare vantava al 31.12.1995 un’anzianità superiore ai diciotto anni ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, e l’Inps ha calcolato il trattamento con il sistema retributivo anche per il servizio successivo al 2011, in applicazione dell’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014. Tale sistema di calcolo non risulta contestato nel giudizio.

Da ciò la Corte trae la conseguenza centrale: l’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 individua la base pensionabile nell’ultimo stipendio o nell’ultima paga, sicché assume rilievo lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo. L’individuazione della base nell’ultima retribuzione percepita non consente, per i militari transitati per normativa speciale dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali, un’applicazione mista o combinata di normative e coefficienti previsti per carriere diverse. Diversamente si riconoscerebbe una doppia e non ragionevole utilità: la base pensionabile più alta, propria degli ufficiali, e nel contempo le aliquote più elevate, proprie dei sottufficiali e modulate su una base più modesta.

Il Collegio richiama sul punto la Sez. Giur. App. Regione siciliana, sent. n. 32/A/2023, secondo cui il punto di partenza di ogni calcolo nel sistema retributivo è la base pensionabile alla cessazione, nonché la Sez. Giur. Veneto, sent. n. 260/2022 e la Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 90/2023, che escludono la commistione di parametri pensionistici riferiti a gradi e ruoli diversi. Nel caso concreto, inoltre, il militare è stato collocato in pensione per limiti di età: non è quindi invocabile l’aliquota del 3,60%, prevista dall’art. 54, comma 6, da leggere in combinato disposto con il comma 5, applicabile ai soli militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età (in termini, App. Sicilia, sent. n. 75/2024).

Quanto alla clausola di salvaguardia del comma 8, la Corte ne chiarisce l’ambito: essa impone di raffrontare la pensione interamente calcolata sulla base del grado superiore con quella ipoteticamente spettante nel grado inferiore, con base pensionabile e aliquote a quest’ultimo coerenti. Il pensionato, invece, ha rivendicato le aliquote da sottufficiale senza rapportarle alla relativa base, con un computo comparativo inadeguato e non calibrato secondo la norma. L’appello è pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda di primo grado; le spese di difesa sono compensate per la riscontrata diversità di orientamenti tra le Sezioni territoriali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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