Spese del regolamento di giurisdizione compensate al vaglio dell’esito globale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 224 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello dinanzi alla Corte dei conti è ammesso ai sensi dell’art. 170 c.g.c. per soli motivi di diritto, con la conseguenza che la domanda che prospetti asseriti errori interpretativi è ammissibile. Il regime delle spese della fase incidentale di regolamento di giurisdizione non va liquidato con riferimento a ciascuna fase, ma secondo il principio di soccombenza rapportato all’esito globale del processo. Il giudice può quindi legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione, totale o parziale, delle spese, ovvero condannare la parte vittoriosa in Cassazione, ma complessivamente soccombente, al rimborso in favore della controparte.
Il Fatto
Un docente a tempo indeterminato in regime di part-time orizzontale al cinquanta per cento aveva chiesto il riscatto, ai fini pensionistici, di tre mesi e quattordici giorni per i periodi in cui, all’epoca con contratto a tempo determinato, aveva usufruito di aspettativa senza assegni. Nel giudizio di primo grado l’Inps aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sicché il ricorrente aveva proposto regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte aveva dichiarato la giurisdizione del giudice contabile. La Sezione regionale aveva poi accolto il ricorso liquidando le spese di lite, ma senza riconoscere le spese della fase di regolamento di giurisdizione. Il lavoratore ha impugnato la sentenza regionale proprio su questo punto, limitando l’appello al regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile affronta anzitutto una questione di ammissibilità. Nei giudizi pensionistici, ricorda il Collegio, l’appello è consentito per soli motivi di diritto ex art. 170 c.g.c. Poiché l’appellante ha prospettato asseriti errori di diritto nell’applicazione della normativa, la domanda ha ad oggetto censure di legittimità e l’appello è ammissibile.
Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e risultano infondati. La motivazione del giudice territoriale è ritenuta sorretta da adeguato apparato argomentativo, avendo chiaramente indicato che non spettavano i compensi per il giudizio di cassazione, perché l’odierno appellante, dopo aver adito il giudice provvisto di giurisdizione, aveva scelto di proporre il regolamento in presenza di un orientamento consolidato e ultraventennale della Suprema Corte in materia di riscatti e ricongiunzioni dei dipendenti pubblici. La sentenza impugnata richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 11849 del 2016 e ulteriori arresti del 2003, 2000, 1998, 1997 e 1996.
Secondo il Collegio, le ragioni del diniego delle spese per la fase incidentale risultano esplicitate e condivise. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai singoli gradi e al loro risultato, e può quindi pervenire a una compensazione totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente al rimborso delle spese. Su questa linea la Corte richiama Cass. n. 32906 del 2022.
Restano assorbite le altre questioni ed eccezioni, ritenute non rilevanti o inidonee a condurre a conclusioni diverse. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; nulla si provvede sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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