Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 73 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del giudizio spetta allo stesso giudice monocratico, con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, non quella del decreto monocratico di cui all’art. 41, comma 4, c.g.c. Il deposito dei conti nel rispetto dei termini assegnati determina la cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti medesimi.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva, con ricorso depositato presso la sezione, il giudizio per la resa del conto nei confronti di un agente contabile esterno, concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie di un comune, per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022.
In accoglimento del ricorso, con decreto si assegnava all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’ente e, a quest’ultimo, ulteriori 30 giorni per il deposito presso la sezione giurisdizionale. Il comune provvedeva al deposito dei conti entro il termine assegnato. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale: una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Sul punto il giudice richiama, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023.
Il giudice esamina poi la forma del provvedimento. Poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto deve essere costituito dalla sentenza. A sostegno vengono richiamate la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 63/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/2024, nonché la stessa sezione remittente con le pronunce n. 34/2024 e n. 29/2025.
La sentenza, osserva il giudice, costituisce inoltre la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.
Nel merito, risultando che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.