Valutazione comparativa nella chiamata dei professori universitari e limiti del sindacato giurisdizionale (C.G.A.R.S. n. 576 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata dei professori universitari di prima fascia la commissione esaminatrice è tenuta a una valutazione comparativa che tenga conto dell’insieme delle attività e dei titoli dei candidati, non già di ciascun elemento isolatamente considerato. I criteri predeterminati dal bando, richiamati dalla commissione nella prima riunione, assolvono all’obbligo di clare loqui quando siano specifici e dettagliati. Il difetto di motivazione del giudizio valutativo non sussiste quando la commissione esprima giudizi sintetici idonei a far emergere, su piano logico, le ragioni della preferenza. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico-discrezionale è ammesso entro il limite della relatività delle valutazioni scientifiche: il giudice può censurare solo l’apprezzamento che esca dall’ambito dell’opinabilità, non sostituire il proprio a quello dell’amministrazione.
Il Fatto
Una procedura selettiva per la chiamata a un posto di professore universitario di prima fascia, indetta da un ateneo, si concludeva con l’individuazione di un candidato quale destinatario dell’eventuale chiamata. Il candidato non prescelto impugnava il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della commissione, deducendo l’omessa predeterminazione di criteri ponderati, l’anticipata scelta del candidato migliore prima dell’espletamento della prova didattica e un complessivo difetto di istruttoria e di motivazione.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ordinando all’ateneo di riesercitare il potere previa nomina di una nuova commissione. Il candidato prescelto e l’università proponevano appello principale e incidentale, contestando l’esistenza dei vizi riscontrati e, in subordine, la statuizione sulla rinnovazione della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi dell’appello principale e il primo motivo dell’appello incidentale, ritenendoli fondati. Muove dalla lex specialis della procedura, segnatamente dall’art. 6 del bando, che impone una valutazione comparativa dell’insieme delle attività svolte dai candidati. I criteri risultano dettagliati e specifici, e la commissione vi ha operato un sostanziale rinvio nel verbale n. 1.
Il giudizio espresso dalla commissione, articolato in valutazioni individuali e collegiali, appare congruente rispetto ai parametri e alla soglia motivazionale minima di legge. I giudizi consentono di individuare, su piano logico, le ragioni della diversa valutazione, pur in un assetto di elevata complessità nel quale entrambi i candidati presentavano caratteristiche di alto livello. Non poteva dunque trovare ingresso una valutazione parcellizzata dei singoli elementi documentali.
La Corte richiama il principio secondo cui la valutazione comparativa consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli, non in un esame puntuale di ciascun titolo per ciascun candidato, perché si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione complessiva (Cons. Stato, sez. VI, n. 5079 del 2013; id., n. 3561 del 2015, richiamate da Cons. Stato, sez. VII, n. 8525 del 2024).
Quanto ai limiti del sindacato, il Collegio ribadisce che le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni sono sindacabili solo con la verifica dell’attendibilità rispetto ai criteri applicati, restando fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche: il giudice può censurare solo la valutazione che esca dall’ambito dell’opinabilità, altrimenti sostituirebbe il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (Cons. giust. amm. reg. sic., sez. giur., n. 816 del 2025). La preferenza per l’attività trapiantologica o per un diverso numero di interventi rientra nella competenza tecnica dell’amministrazione.
Infine, il quinto motivo di primo grado, riproposto in via gradata, è infondato: esclusa la carenza dei presupposti per il ritiro, l’impugnazione della nota di rigetto dell’istanza di autotutela è priva di interesse. L’appello principale e quello incidentale sono pertanto accolti e il ricorso di primo grado integralmente respinto.
Nota della Redazione
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