Sospensione disciplinare del carabiniere per appropriazione di bene altrui (TAR Piemonte n. 787 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinari militari, l’obbligo di informare l’incolpato della facoltà di farsi assistere da un avvocato del libero foro è previsto dalla Guida Tecnica del Ministero della Difesa e non dall’art. 1370, comma 3-bis, cod. ord. mil., che si limita a riconoscere tale facoltà. La Guida costituisce una mera raccolta ragionata di prassi amministrative, priva di carattere normativo: la sua violazione non integra il vizio di violazione di legge, ma può rilevare solo come eccesso di potere, ove l’inosservanza renda irragionevole il provvedimento. Nei procedimenti disciplinari a carico dei pubblici dipendenti l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e nella gradazione della sanzione; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti, all’illogicità e alla palese irrazionalità.
Il Fatto
Un carabiniere scelto, libero dal servizio e in abiti civili, si impossessava di un orologio di un cittadino straniero presso i varchi di sicurezza di un aeroporto. Individuato dagli agenti della Polizia di Stato, restituiva il bene al proprietario, che rinunciava a sporgere querela. L’amministrazione gli comminava la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi, ravvisando una condotta gravemente lesiva del prestigio dell’Istituzione e dei doveri connessi allo status e al giuramento.
Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo vizi procedimentali, difetto di istruttoria, sproporzione della sanzione e insufficienza della motivazione, e chiedeva il risarcimento del danno. Nella fase cautelare il Tribunale sospendeva gli effetti dell’atto; all’esito dell’udienza pubblica il ricorso è stato rigettato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la contestazione degli addebiti. La circostanza dell’esposizione del bene alla pubblica fede, valorizzata nel vaglio disciplinare, non è stata posta a fondamento del provvedimento finale: l’amministrazione ha graduato la sanzione senza considerarla. Manca dunque qualsiasi pregiudizio concreto al diritto di difesa dell’incolpato.
Sull’omessa informazione circa la facoltà di assistenza da parte di un avvocato del libero foro, il Tribunale distingue il piano normativo da quello della prassi. L’art. 1370, comma 3-bis, cod. ord. mil. riconosce la facoltà ma non impone l’avviso; l’obbligo di informazione è contenuto nella Guida Tecnica ministeriale. Questa, priva di carattere normativo, è una raccolta esplicata di prassi: la sua violazione può rilevare solo sul piano dell’eccesso di potere, e non basta il mero contrasto con la Guida, occorrendo che l’atto risulti irragionevole rispetto alla ratio di tutela perseguita. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio effettivo.
Quanto al difetto di istruttoria per la mancata acquisizione del video di sicurezza aeroportuale, la Corte ricorda che l’amministrazione dispone di un margine di scelta sui mezzi di prova, sindacabile solo se i fatti restano inadeguatamente provati. L’annotazione di polizia acquisita era prova idonea, e le facoltà di accesso documentale garantivano comunque la difesa. La tesi dell’automatismo resta priva di allegazioni sulla pretesa similitudine tra i due orologi; la restituzione non è stata spontanea, essendo avvenuta solo dopo l’intervento degli agenti. Le doglianze sull’istruttoria sono smentite dalla memoria difensiva prodotta e dalla relazione finale dell’ufficiale inquirente, che la prese in esame.
Infine, sulla sproporzione della sanzione, il Collegio richiama il principio per cui nei confronti dei pubblici dipendenti l’amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, e il provvedimento sfugge a un pieno sindacato sostitutivo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2965 del 2023). La motivazione sulla lesione del prestigio istituzionale e del rapporto di fiducia sostiene la sanzione: il ricorrente avrebbe dovuto riconsegnare spontaneamente l’orologio, e la durata è stata collocata a metà della forbice edittale dell’art. 1357 cod. ord. mil. Il difetto della condotta illecita dell’amministrazione esclude il risarcimento.
Nota della Redazione
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