Pergotende e tende parasole non esentate da autorizzazione paesaggistica in Sicilia (TAR Sicilia n. 2276 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia paesaggistica, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 2 l.r. Sicilia n. 5/2019 per l’installazione di tende parasole, di cui al punto A.22 dell’Allegato A, ha portata più limitata rispetto alla corrispondente disciplina edilizia. Essa riguarda unicamente le opere prive di una struttura principale solida e permanente e inidonee a determinare una variazione di sagoma e prospetto dell’edificio. Le pergotende bioclimatiche, dotate di montanti e cornici in alluminio estesi per l’intera profondità della terrazza, non rientrano in tale esenzione e restano soggette a parere di compatibilità paesaggistica. Il parere preventivo della Soprintendenza, reso in autonomo procedimento su istanza del privato, non è immediatamente lesivo e non deve essere impugnato in via autonoma.

Il Fatto

Una società impugnava l’ordinanza con cui il responsabile del Settore Edilizia Privata di un comune siciliano aveva ingiunto la demolizione di una pergola bioclimatica realizzata su un terrazzino di pertinenza di un’unità immobiliare, in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’ordine demolitorio era stato adottato su sollecitazione della Soprintendenza, dopo che questa aveva espresso parere negativo di compatibilità paesaggistica sull’istanza presentata dalla stessa parte.

La ricorrente deduceva eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 2, Allegato A, punti 19 e 22, della l.r. n. 5/2019, sostenendo che l’opera costituisse una pergotenda non soggetta né a titolo edilizio né ad autorizzazione paesaggistica. Il comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere negativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. I precedenti invocati dall’amministrazione riguardano ipotesi di parere negativo posto a fondamento di un diniego di sanatoria edilizia, dove il carattere vincolante del parere lo rende immediatamente lesivo. Nel caso esaminato, invece, il parere preventivo è stato reso in un procedimento autonomo, su istanza della parte, e solo in un distinto procedimento il comune ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

Nel merito, il parametro di riferimento è l’art. 2 l.r. n. 5/2019, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi dell’Allegato A. L’ordinanza non era fondata sulla mancanza di titolo edilizio, ma unicamente sull’assenza del parere favorevole di compatibilità paesaggistica. Il richiamo al punto A.19 è stato giudicato ultroneo, poiché riguarda i pergolati in legno per il ricovero di attrezzi agricoli.

Quanto al punto A.22, il Collegio ha rilevato che la norma paesaggistica ha portata più limitata di quella edilizia. L’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 richiama le tende a pergola anche bioclimatiche con telo retrattile; in Sicilia, ai fini edilizi, opera l’art. 3, comma 1, lett. r), l.r. n. 16/2016, che contempla pergolati, pergotende e gazebi assemblati e di facile rimozione. Ai fini paesaggistici, invece, il legislatore ha esentato un ambito più ristretto, riconducibile alle sole tende parasole, senza contemplare le strutture più complesse.

La nozione di tenda parasole coincide dunque con le sole opere prive di struttura principale solida e permanente e inidonee a determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto. Nel caso concreto, gli elementi portanti verticali e orizzontali, estesi per l’intera profondità della terrazza, presentano indiscutibile impatto visivo e modificano la fisionomia del prospetto. Irrilevante è risultata la necessità o meno di opere di demolizione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *