Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1092 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertata assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, va fissata la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12.1.2024, n. 33, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico.

La condanna riguardava, per due ricorrenti, gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00 ciascuna, e, per la terza, gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Il percorso argomentativo muove da due constatazioni: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.

Integrati tali presupposti, il giudice ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

Il Tribunale ravvisa altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Collegio fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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