Ottemperanza TAR Lazio autonoma dalla domanda risarcitoria (TAR Lazio n. 5783 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., si radica in capo al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità tenuta a conformarsi al giudicato, e tale criterio opera anche quando l’adempimento richiesto consista in una prestazione pecuniaria, qualora l’atto liquidatorio sia comunque ascrivibile alla competenza provvedimentale dell’Amministrazione centrale. La mancata esecuzione spontanea di una sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive, entro il termine assegnato, integra l’inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso, con concessione del termine per ottemperare e riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’accertamento del diritto alla retrodatazione dell’inquadramento costituisce il presupposto logico-giuridico della condanna risarcitoria, e la sua mancata esecuzione non può essere elusa dall’Amministrazione deducendo eccezioni di incompetenza non fondate.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’assunzione nella III Area Funzionale, profilo di Funzionario Giudiziario F1, con decorrenza dal 1° luglio 2019, condannando il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno patrimoniale mediante corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello spettante, oltre interessi e rivalutazione. L’inquadramento era stato poi formalmente acquisito solo dal 15 dicembre 2022, sicché la lavoratrice aveva adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza e la retrodatazione degli effetti economici.
Il Ministero della Giustizia si era costituito eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo che la competenza spettasse al TAR Emilia Romagna, e contestando nel merito la fondatezza della domanda di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che il criterio di radicamento della competenza nel giudizio di ottemperanza va individuato sulla base del contenuto della decisione da eseguire e del conseguente comando conformativo. Nel caso di specie, gli adempimenti richiesti erano indubbiamente ascrivibili alla competenza provvedimentale dell’Amministrazione centrale, con conseguente attrazione della controversia davanti al tribunale competente per l’ottemperanza, ossia il TAR Lazio.
Sul merito, il collegio ha osservato che la sentenza da ottemperare conteneva una condanna specifica al pagamento delle differenze retributive, da quantificare secondo le previsioni del CCNL 2006/09, con decorrenza dal 1° luglio 2019 sino all’effettivo inquadramento. Tale condanna, non essendo stata eseguita, configurava un’ipotesi di inottemperanza che imponeva l’accoglimento del ricorso.
La circostanza che la lavoratrice avesse già acquisito l’inquadramento formale dal dicembre 2022 non era idonea a escludere l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia, che aveva accertato il diritto alla retrodatazione dell’inquadramento e alle relative conseguenze economiche sin dal 2019. Il giudice ha quindi assegnato al Ministero un termine di 45 giorni per ottemperare, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura forfetaria, con condanna al pagamento in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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