La legge sopravvenuta non è un documento decisivo revocatorio (TAR Lazio n. 12841 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. postula che il documento, ignorato per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, preesista alla decisione impugnata e sia decisivo, ossia astrattamente idoneo a condurre a una diversa decisione. La sopravvenienza normativa che introduce una procedura concorsuale riservata non costituisce documento revocatorio, in quanto non preesistente alla sentenza e non attinente a un fatto risolutivo della controversia, essendo inidonea a superare il giudicato. La norma sopravvenuta non radica alcun interesse alla decisione in capo alle parti che abbiano formalizzato rinuncia al ricorso, dovendosi dichiarare la improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259/2017, erano stati esclusi dalla procedura selettiva. Con sentenza del TAR Lazio n. 577/2022, non impugnata, il loro ricorso era stato respinto, in parte dichiarato inammissibile e in parte improcedibile. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 14/2023, che ha introdotto una procedura concorsuale riservata ai partecipanti del concorso del 2017 con contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023, gli stessi hanno proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., qualificando la legge come documento decisivo non prodotto per causa non imputabile. Nel corso del giudizio, undici dei diciotto ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale è rimessa alla parte, atteso il principio dispositivo che regge il processo amministrativo. Ne deriva che, per gli undici rinunciatari, deve dichiararsi la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Quanto ai ricorrenti non rinunciatari, il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III-bis, 10 febbraio 2024, n. 2692). In disparte il profilo dell’irricevibilità del ricorso, notificato il 2 maggio 2023 a fronte di un termine spirato il 28 aprile 2023, la domanda è stata ritenuta comunque infondata per l’inidoneità della legge n. 14/2023 a essere qualificata come documento rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

La norma revocatoria, come chiarito dalla giurisprudenza citata, richiede che il documento, ignorato per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, sia decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice. Sotto il profilo temporale, il documento deve preesistere alla decisione impugnata, come desumibile dall’espressione “sono stati trovati” di cui all’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., cui fa riscontro il termine “recupero” adottato dagli artt. 396 e 398 c.p.c.; non è sufficiente che anteriore alla decisione sia soltanto il fatto rappresentato nel documento. Quanto alla decisività, essa postula la diretta attinenza a un fatto risolutivo per la definizione della controversia, con esclusione di ogni atto idoneo soltanto a offrire elementi indiziari.

Nel caso di specie, nessuno dei requisiti ricorre: la norma di legge non attiene direttamente ad un fatto, men che meno risolutivo della controversia, ma introduce precetti normativi successivi ai fatti oggetto del giudizio di revocazione. I ricorrenti non hanno chiarito come la legge avrebbe condotto a un diverso convincimento del giudice, limitandosi ad affermare che essa avrebbe influito sulle strategie difensive, consentendo la perdurante pendenza del procedimento per rientrare tra i beneficiari della procedura riservata. Il ricorso è pertanto privo dei presupposti sia per la fase rescindente sia per la successiva fase rescissoria (Cons. St., sez. IV, n. 1869/2017).

La Corte ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e, per il resto, lo ha respinto, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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