Pergotenda e demolizione: difetto dei presupposti dell’ordine demolitorio (TAR Lazio n. 286 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione può essere adottato solo nei casi di accertata esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che, ove l’amministrazione abbia essa stessa qualificato il manufatto come costruzione accessoria non integrante la fattispecie di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, l’ordine demolitorio difetta del presupposto normativo. La struttura leggera, priva di copertura stabile, aperta su tutti i lati e non infissa al suolo, destinata a sorreggere un telo montato solo nel periodo estivo, integra un minus rispetto alla pergotenda riconducibile all’edilizia libera e non può essere sanzionata con la demolizione. L’integrazione postuma della motivazione nel giudizio è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente esercita attività di ristorazione e, nell’anno 2012, ha collocato nello spazio esterno dell’esercizio commerciale una struttura in legno destinata a sostenere, nel solo periodo estivo, un telo per l’ombra. A seguito di sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico comunale e della stazione dei Carabinieri, il Comune ha emesso l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 49 del 21 novembre 2012, valevole anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Con successiva ordinanza dirigenziale n. 27 del 5 settembre 2015 il Comune ha ingiunto la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 1, L.R. n. 15/2008, con avvertimento di esecuzione d’ufficio a spese del destinatario. La ricorrente ha impugnato i tre provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’insussistenza di una nuova costruzione e la carenza delle indicazioni richieste dall’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, dopo aver dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’ordinanza n. 22 del 2015, sostituita dall’ordinanza n. 27, e quella dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 49 del 2012, cessata di efficacia dopo quarantacinque giorni.

Sul merito il Tribunale ricostruisce la nozione di pergotenda secondo l’orientamento consolidato: l’opera principale deve essere costituita dalla tenda, elemento di protezione dal sole finalizzato alla migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura deve rappresentare un mero elemento accessorio di sostegno; gli elementi di copertura devono essere facilmente amovibili e completamente retraibili, privi di fissità e stabilità tali da creare uno spazio chiuso che alteri la sagoma dell’edificio principale.

Applicando tali coordinate, e non contestata dall’amministrazione la descrizione della ricorrente, il manufatto risulta composto da piccoli paletti di legno non stabilmente infissi al suolo, largo circa 5,50 cm, privo di qualsivoglia copertura, aperto su tutti i lati, con telo montato solo in estate. Esso costituisce un minus rispetto alla pergotenda già ritenuta rientrante nell’edilizia libera.

Il passaggio decisivo è testuale: nella stessa ordinanza impugnata l’amministrazione ha affermato che l’opera non integra la fattispecie di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Poiché l’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire solo gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, e poiché l’art. 31 consente la demolizione solo in assenza o totale difformità dal permesso o con variazioni essenziali, il provvedimento difetta del presupposto normativo.

Il Collegio dichiara infine inammissibile la contestazione difensiva sull’assenza di autorizzazione paesaggistica: essa non trova riscontro nella motivazione del provvedimento e costituisce un’integrazione postuma dello stesso. Il ricorso è accolto con annullamento dell’ordinanza n. 27 del 2015 e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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