Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la Carta del docente (TAR Lazio n. 4118 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condanna l’Amministrazione a darvi esecuzione, è titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’azione è proponibile anche per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio di merito, qualora il difensore agisca in qualità di procuratore antistatario. Il ricorso è ammissibile solo se la sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e se è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, con facoltà di delega.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era rimasta priva di esecuzione.
Il docente e il difensore, ciascuno per la propria posizione, proponevano quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio, deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto integrata la condizione della notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi accertato che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, non essendovi contestazione sul punto.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: il giudice amministrativo ha ordinato all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica in favore del docente per l’importo riconosciuto e di corrispondere al difensore le somme liquidate a titolo di spese di lite, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio ha inoltre nominato, sin d’ora, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, precisando che per tale attività non spetta alcun compenso, essendo l’onere assorbito nella retribuzione dirigenziale.
La regolamentazione delle spese del giudizio di ottemperanza è avvenuta secondo il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero al pagamento in favore della parte ricorrente, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha precisato che la somma liquidata è comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, richiamando a sostegno il proprio consolidato orientamento.
La decisione afferma pertanto l’azionabilità in sede di ottemperanza del titolo giudiziale che riconosce il diritto alla Carta del docente, estendendo l’obbligo esecutivo anche alle statuizioni accessorie sulle spese di lite, con nomina anticipata del commissario per garantire l’effettività della tutela.
Nota della Redazione
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