Il Sindaco può limitare gli orari di gioco entro le sei ore dell’Intesa del 2017 senza aggravio motivazionale (TAR Lombardia n. 4087 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che introduce limitazioni orarie al funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., è legittima quando rispetti il limite massimo di sei ore complessive giornaliere di interruzione del gioco fissato dall’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, attuativa dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015. Il mancato recepimento dell’Intesa con decreto ministeriale non ne priva il valore di parametro di riferimento per l’esercizio delle competenze locali in materia, trattandosi di strumento consensuale di raccordo tra i diversi livelli di governo che si autovincolano all’esercizio omogeneo delle rispettive potestà. Le restrizioni contenute entro la soglia delle sei ore non esigono una motivazione puntuale sulle ragioni di adeguatezza e proporzionalità, risultando assistite da una presunzione di congruità; l’obiettivo di prevenzione del gioco d’azzardo patologico non richiede la dimostrazione di una determinata soglia quantitativa di incidenza del fenomeno sul territorio, essendo sufficiente la tendenza registrata, anche in considerazione della natura sommersa della patologia.
Il Fatto
Il gestore di un esercizio commerciale, nel quale erano installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Monza aveva disposto l’interruzione del funzionamento di tali apparecchi in tre fasce orarie giornaliere, per un totale di sei ore, tutti i giorni, festivi compresi. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi di censura, lamentando, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per la prevenzione del gioco d’azzardo, l’irragionevolezza e la sproporzione della misura, nonché la reiterazione dei vizi già rilevati dal Consiglio di Stato nel parere n. 1418/2020, reso sulla precedente ordinanza del 2018 che aveva imposto quattordici ore giornaliere di interruzione. Con motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa alla documentazione istruttoria resa disponibile dal Comune a seguito di istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza di estromissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ravvisando un collegamento non occasionale tra l’Agenzia e l’oggetto del contendere, in ragione delle osservazioni formulate nel procedimento e richiamate nel provvedimento impugnato. Ha poi ritenuto di soprassedere all’esame delle eccezioni di inammissibilità, applicando il principio della ragione più liquida e passando direttamente al merito.
La decisione si fonda sul valore normativo dell’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, conclusa in attuazione dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui tale atto, ancorché non recepito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce parametro di valutazione dell’adeguatezza e proporzionalità delle ordinanze sindacali di cui all’art. 50, comma 7, T.U.E.L., configurando il punto di convergenza tra l’interesse fiscale dello Stato, quello imprenditoriale degli operatori e quello alla salvaguardia della salute dei giocatori.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Corte ha rilevato che la nuova ordinanza, diversamente da quella del 2018 annullata in sede di ricorso straordinario, rispetta il tetto delle sei ore giornaliere di interruzione, sicché non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni del superamento del limite concordato. Il provvedimento risulta, inoltre, adeguatamente supportato dai dati epidemiologici del Servizio Dipendenze dell’ASST, dal report sulla mappatura dell’offerta di gioco e dall’applicativo S.M.A.R.T., che evidenzia una spesa complessiva per il gioco nel Comune tale da giustificare l’intervento preventivo. Il Tribunale ha precisato che la legittimità di tali misure non dipende dal raggiungimento di una determinata soglia quantitativa di incidenza della patologia sul territorio, attesa la natura notoriamente sottostimata del fenomeno della ludopatia.
Con riguardo alla dedotta violazione del Regolamento comunale, il Collegio ha escluso che le previsioni regolamentari precludano l’adozione di limitazioni orarie più stringenti, configurandone anzi il presupposto e demandando al Sindaco la concreta modulazione. La censura è stata altresì ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non avendo il ricorrente allegato la propria specifica posizione rispetto ai luoghi sensibili individuati dalla Regione Lombardia. Le contestazioni sull’efficacia scientifica delle misure e sulla scelta delle fasce orarie sono state infine ricondotte al merito della scelta amministrativa, sottratta al sindacato sostitutivo del giudice in assenza di macroscopiche illogicità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.
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Nota della Redazione
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