Periodi di detenzione e continuazione: verifica concreta del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 12153 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I periodi di detenzione in carcere, o altra misura limitativa della libertà personale, subiti dall’interessato tra la commissione di più reati separatamente giudicati non escludono di per sé la sussistenza di un unico disegno criminoso e non sono ostativi all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. Essi, tuttavia, impongono al giudice di compiere una concreta verifica sulla eventuale preordinazione unitaria, non potendosi fondare la continuazione sulla sola omogeneità delle condotte. In sede esecutiva, il giudice che affermi l’identità del disegno criminoso deve indicare gli elementi da cui desumere che il reato successivo fosse programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo. Qualora riconosca la continuazione, deve inoltre calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascun reato satellite, in proporzione alla sua entità.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17/10/2024, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due delitti di estorsione giudicati separatamente con due sentenze della Corte di appello di Catanzaro, la prima del 15/12/2020 e la seconda del 06/04/2023, rideterminando la pena complessiva.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. per non avere il giudice considerato il rilevante lasso temporale tra i due fatti, pari a quasi cinque anni, né i periodi di detenzione nel frattempo sofferti, essendosi affidato alla sola omogeneità delle condotte. Con un secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sull’entità dell’aumento operato per il reato satellite. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale affronta due questioni distinte ma connesse. La prima riguarda il rilievo dei periodi di detenzione sull’accertamento della continuazione in sede esecutiva. La Corte enuncia il principio per cui l’arresto o la misura limitativa della libertà intervenuti tra i reati non escludono automaticamente l’unicità del disegno criminoso.
Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 37832 del 05.04.2019, Okoronko Samuel) e Sez. VI n. 49868 del 06.12.2013, Giordano, la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito verificare se, in concreto, la detenzione abbia costituito momento di frattura nell’unitarietà del disegno. L’intervallo detentivo, anche prolungato, deve essere almeno preso in considerazione, potendone derivare riverberi favorevoli o sfavorevoli al condannato.
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è limitato a valorizzare l’omogeneità dei due fatti estorsivi, senza confrontarsi con il dato dei periodi di detenzione, pure presente negli atti, né indicare gli elementi da cui presumere che il secondo reato fosse stato programmato al momento del primo, commesso a quasi cinque anni di distanza. La doglianza è quindi fondata per la ravvisata carenza motivazionale.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il dictum delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, in proporzione all’entità dello stesso. Il motivo non resta assorbito dall’accoglimento del primo: nel giudizio di rinvio occorrerà colmare il vuoto argomentativo e, ove si confermi l’unicità del disegno, motivare l’incremento sanzionatorio relativo al reato satellite. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Catanzaro.
Nota della Redazione
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