Inammissibile il ricorso che non censura tutte le rationes decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 9492 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che l’impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. Nel giudizio di legittimità il motivo che ipotizza la fede privilegiata di un atto è inammissibile per difetto di decisività ove il fatto in tesi certificato non sia di per sé idoneo a integrare il presupposto della pretesa. La parte che deduce l’abusivo riempimento di una scrittura privata dopo la sottoscrizione ha l’onere di allegare e provare il mandatum ad scribendum.
Il Fatto
L’assicurato aveva convenuto in giudizio la compagnia per ottenere l’indennizzo del furto subito nell’abitazione, deducendo l’effrazione della finestra e invocando la clausola contrattuale che prevede la copertura dei danni in caso di furto con scasso o rottura. Il Giudice di pace rigettò la domanda per mancata prova dell’avvenuta effrazione. Il Tribunale, in sede di appello, confermò il rigetto con una pluralità di argomenti autonomi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sul valore probatorio dei documenti relativi all’effrazione, senza estendere l’impugnazione alle ulteriori rationes della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un principio consolidato: quando la sentenza impugnata si regge su più ragioni, ciascuna autosufficiente, la mancata impugnazione di una sola di esse fa passare in giudicato quella statuizione, con conseguente inammissibilità delle censure sulle altre. Richiamando Cass. n. 13880/2020, il Collegio rileva che il ricorrente ha concentrato le doglianze sull’accertamento dell’inesistenza dell’effrazione, ma non ha censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui l’assicurato non aveva provato l’appartenenza degli oggetti sottratti e il loro valore. Trattandosi di statuizione idonea da sola a sorreggere il rigetto, la sua mancata impugnazione ne determina il giudicato.
Il primo motivo è inoltre inammissibile per difetto di decisività. Anche a voler riconoscere alla relazione di servizio della polizia giudiziaria la fede privilegiata quanto alla presenza di segni di effrazione, il dato non dimostrerebbe il necessario collegamento tra l’introduzione dei ladri e la rottura della finestra. La presenza di segni di effrazione, in assenza di ulteriori elementi — che il Tribunale ha puntualmente rilevato, unitamente all’inattendibilità di alcune testimonianze — non prova che l’effrazione sia stata cagionata dai malviventi e che sussistessero i presupposti fattuali della polizza.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il verbale di sopralluogo redatto dal perito assicurativo e sottoscritto dall’assicurato attesta che la finestra basculante era stata lasciata aperta per il ricambio d’aria. Il ricorrente assume che la dicitura “nessuna effrazione” sia stata apposta abusivamente dopo la sottoscrizione, sostenendo che tale riempimento non richiederebbe la querela di falso. Il mezzo è però lacunoso: nulla risulta dal ricorso in ordine al preteso mandatum ad scribendum e le contestazioni richiamate depongono anzi in senso contrario.
Da ultimo, il ricorrente non censura l’argomentazione del Tribunale secondo cui, anche a ritenere abusivamente apposta la dicitura, restava integra la prima parte della dichiarazione controfirmata, da cui risultava che la finestra era stata lasciata aperta, con esclusione delle condizioni di operatività della polizza. Da ciò un ulteriore profilo di inammissibilità. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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