Travisamento della prova e ricorso per cassazione: rimedio la revocazione (Cass. civ. Sez. I n. 14105 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può prospettarsi solo quando si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio oltre i limiti di legge. È inammissibile la doglianza che si risolva in un riesame degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
Una banca aveva citato due società davanti al Tribunale di Treviso per far dichiarare inefficace ex art. 2901 cod. civ. la cessione di un ramo d’azienda intervenuta nell’agosto 2018, a garanzia di un credito assistito da fideiussione omnibus. Il tribunale aveva accolto la domanda con sentenza n. 1028/2023, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti dell’attrice.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 721 del 15 aprile 2024, aveva invece accolto il gravame delle cessionarie e respinto la domanda, ordinando la cancellazione della trascrizione. La corte territoriale aveva ritenuto dimostrata la capienza del patrimonio residuo del debitore al momento dell’atto e, dunque, escluso l’eventus damni. Avverso quella decisione ha proposto ricorso per cassazione la società cessionaria del credito, quale mandataria, affidandosi a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la corte distrettuale avesse travisato la prova, traendo dalla relazione del commissario giudiziale valori errati sui beni residui e sull’importo del credito garantito da ipoteca.
La Corte muove dalla proposta del consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ., che aveva reputato il motivo inammissibile alla stregua del principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024. Il Collegio condivide quella conclusione e la fa propria.
Il passaggio centrale è la distinzione tra travisamento in senso proprio ed errore valutativo. Un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio fuori dai limiti di legge. È invece inammissibile la doglianza che, nel valutare le prove proposte, attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
La Corte richiama poi la ricostruzione delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che hanno ricomposto il contrasto sul punto. Ammettere la ricorribilità per travisamento della prova farebbe scivolare il giudizio di legittimità verso un terzo grado di merito, sull’intero compendio delle carte processuali, in contrasto con la scelta legislativa della novella del 2012 al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., letta alla luce di Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014.
Nel caso concreto, la corte territoriale non ha utilizzato i valori del commissario giudiziale perché ritenuti “non di parte”, ma in quanto confermati da periti e non contestati specificamente. La ricorrente, lungi dal contestare l’estrazione di dati inesistenti, ascrive al giudice di aver valorizzato alcuni dati a dispetto di altri, pur sempre contenuti nella medesima relazione: si è così fuori dal concetto di travisamento della prova. Manca inoltre la spiegazione dell’assoluta certezza che l’asserito errore percettivo avrebbe condotto a una decisione contraria.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, per essere il giudizio definito in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. per abuso del processo.
Nota della Redazione
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