Permesso per attesa occupazione escluso nel procedimento di emersione del 2020 (Cons. Stato n. 606 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, il permesso per attesa occupazione non trova cittadinanza. La disciplina speciale è eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria e ne impone quindi un’applicazione restrittiva, nei soli casi e tempi in essa contemplati. Il rigetto dell’istanza di emersione fondato sull’incapienza del reddito del datore di lavoro non consente al lavoratore di ottenere quel titolo di soggiorno, neppure quando il fatto gli sia del tutto estraneo. Ai fini del requisito reddituale rileva il solo reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei cespiti soggetti a tassazione separata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. L’amministrazione la respingeva nel 2020 per insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il provvedimento di rigetto veniva conosciuto dall’interessato solo nel 2024, a seguito di accesso agli atti.
Nelle more il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento nel 2023. Il lavoratore limitava allora la propria pretesa al permesso per attesa occupazione. Il TAR Lazio, Sezione Prima, respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata. Contro quella decisione è proposto appello, nel quale si censura il rigetto per un fatto ascrivibile al datore di lavoro ma con effetti pregiudizievoli per il lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso in sede cautelare con ordinanza della stessa Sezione, dichiaratamente adesivo agli arresti della giurisprudenza più recente. Il punto di partenza è la constatazione che si è ormai consolidato l’indirizzo secondo cui il permesso per attesa occupazione non rientra nel procedimento di emersione soggetto alla disciplina del 2020.
La ragione è sistematica: la disciplina speciale deroga a quella ordinaria e va quindi applicata entro i limiti che essa stessa contempla. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. III, n. 8007/2022, nonché n. 1589/25 e n. 2931/25.
Su questa base il giudice d’appello ritiene non decisivo l’argomento centrale del gravame. Che il rigetto sia imputabile a un fatto del datore di lavoro, e che il lavoratore non fosse in condizione di verificare il possesso del requisito reddituale, non apre l’accesso al titolo di soggiorno invocato. La estraneità del lavoratore alla causa del diniego resta priva di rilievo sul piano della disciplina applicabile.
Il Collegio esamina poi, in via subordinata, l’eventuale collegamento della pretesa all’illegittimità del diniego di emersione. Le argomentazioni difensive volte a dimostrare la capienza del reddito non sono dirimenti: la difesa somma ai redditi da pensione, inferiori a 27.000,00 euro, la rendita di un immobile locato. L’art. 9 del D.M. 27/5/2020, richiamato dall’art. 103, comma 6, fa però riferimento al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi. Un provento soggetto a tassazione separata non entra, come tale, in quella dichiarazione e correttamente è stato escluso. Manca inoltre uno specifico motivo che contesti l’irragionevolezza della norma richiamata.
L’appello è quindi respinto. La compensazione delle spese del grado è disposta in considerazione dell’originaria oscillazione della giurisprudenza sul punto.
Nota della Redazione
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