L’avviso orale del Questore non richiede accertata responsabilità penale (Cons. Stato n. 605 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore è provvedimento che invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, senza imporre vincoli che limitino la libertà personale, e assolve anche una funzione di garanzia e di supporto verso l’interessato. Ai fini dell’adozione è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la configurabilità di una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. Il relativo giudizio di pericolosità non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Il provvedimento è legittimo purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, ascrivibile alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La legittimità si valuta al momento dell’adozione, restando irrilevanti i fatti sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato attinto da un avviso orale emesso dal Questore di Roma nel marzo 2019. Il provvedimento richiamava precedenti di polizia, indagini per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e una rapina, invitando il destinatario a tenere condotta conforme alla legge.
Il prevenuto ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione, assenza dei presupposti di fatto e violazione degli artt. 3 e 1, lettera c), del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, lamentando la mancata valorizzazione dell’inserimento socio-lavorativo e l’omesso accesso al fascicolo istruttorio della Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 722 del 2014: l’avviso orale non comprime la libertà personale e si risolve nell’intimazione a rispettare quanto già richiesto alla generalità dei consociati. A ciò si aggiunge la funzione di sprono verso comportamenti rispettosi delle regole di civile convivenza.
Quanto ai presupposti, la sentenza chiarisce che il giudizio di pericolosità non richiede la prova della responsabilità penale. Sono sufficienti elementi circostanziati, anche di valenza indiziaria, idonei a delineare una personalità propensa ad agire in modo antigiuridico (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 7488 del 2023 e n. 5447 del 2018).
Nel caso concreto i presupposti sono stati individuati in due condanne: una per rapina in concorso aggravata dall’uso di armi e una, più recente, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacente. Il Collegio ne trae sintomaticità di un concreto pericolo per l’ordine pubblico e di contatti radicati con il mondo criminale.
L’appellante aveva valorizzato il reperimento di un’attività lavorativa e la nascita di una figlia. La Corte li qualifica come posterius irrilevante: la legittimità si valuta al momento dell’adozione e tali circostanze, semmai, confermano l’efficacia del monito.
Infine, la censura sull’omessa istruttoria è respinta: la prognosi si fondava su fatti incontestati e oggettivamente gravi, rispetto ai quali il fascicolo della Questura non avrebbe aggiunto nulla. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni e della costituzione solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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