Rigetto della cautela per insussistenza del periculum quando il danno è patrimoniale e il progetto può essere riproposto (TAR Calabria n. 189 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è assistita dal requisito del periculum in mora la domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. volta a sospendere l’annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole, allorché l’opera assentita non sia stata ancora realizzata e i danni paventati dalla parte ricorrente — sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante — abbiano natura esclusivamente patrimoniale, risultino astrattamente risarcibili e siano allegati, in gran parte, sulla base di meri preventivi di spesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’affidamento in adozione di aree verdi cittadine disposto dal Comune in favore del ricorrente, che intendeva realizzare un chiosco in legno in località Marturano. L’amministrazione, tuttavia, dopo la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della medesima legge, revocando l’esito della conferenza di servizi decisoria che aveva acconsentito all’iniziativa.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di autotutela e gli atti presupposti, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., deducendo il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di avviare l’attività commerciale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere dall’esame dei motivi di ricorso, incentrando la propria decisione unicamente sulla verifica dei presupposti della cautela. La domanda è stata considerata priva del requisito del periculum in mora, requisito indefettibile per la concessione della misura ex art. 55 cod. proc. amm.
A fondamento del convincimento il Collegio ha posto due circostanze di fatto. In primo luogo, il chiosco non era stato ancora realizzato, sicché non era configurabile un pregiudizio imminente e attuale. In secondo luogo, i danni prospettati — tanto sotto il profilo del danno emergente quanto del lucro cessante — avevano natura meramente patrimoniale e si presentavano come astrattamente risarcibili per equivalente, con la conseguenza che non ricorreva l’estrema gravità ed irreparabilità richiesta dalla legge.
Ulteriore elemento decisivo è stato tratto dalle osservazioni presentate dal ricorrente, con le quali lo stesso aveva proposto di realizzare il manufatto a una distanza di dieci metri — o anche oltre — dalle strisce pedonali e dallo scivolo per disabili. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere che la parte conservi il potere di presentare un nuovo progetto idoneo a superare le criticità rilevate dalla Polizia Locale e a far riavviare il procedimento, così da conseguire l’effetto utile perseguito anche senza la misura cautelare.
In ragione di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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