Permesso di costruire convenzionato in zona C2 e opere di urbanizzazione mancanti (TAR Sicilia n. 3321 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire convenzionato ex art. 20 L.R. Sicilia 10 agosto 2016 n. 16, la circostanza che l’area ricada in zona C2 soggetta a piano di lottizzazione unico non preclude di per sé il rilascio del titolo al singolo richiedente, se l’amministrazione non prova in giudizio la norma di piano che imporrebbe l’intervento unitario. La mancanza di alcune opere di urbanizzazione primaria non è ostativa al rilascio, ove il richiedente si impegni a realizzarle a proprie spese e la convenzione già conclusa lo vincoli. Nel giudizio risarcitorio il ricorrente deve allegare e provare puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità civile e le conseguenze pregiudizievoli subite; l’acquisto del terreno non costituisce di per sé danno ingiusto, residuando il solo danno da ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Giardini Naxos il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ex art. 20 L.R. n. 16/2016 per la realizzazione di tre fabbricati destinati a civile abitazione. Il Responsabile del IV settore ha negato il titolo con provvedimento dell’8 novembre 2023, rilevando che la viabilità e le condotte fognarie esistenti non sarebbero idonee a reggere il flusso veicolare e il sovraccarico della rete, che l’area ricadrebbe in zona C2 soggetta a piano di lottizzazione unico esteso all’intero isolato e che la zona non sarebbe adeguatamente urbanizzata.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la violazione dell’art. 20 L.R. n. 16/2016 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Collegio ha disposto verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al responsabile dell’area tecnica di altro Comune.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La considerazione contenuta nel diniego secondo cui la zona non è adeguatamente urbanizzata non rappresenta un novum rispetto al preavviso di rigetto, ma il riflesso della già contestata inidoneità della viabilità e delle condotte fognarie. Il contraddittorio procedimentale non è stato dunque violato, né sussiste la dedotta violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 e dell’art. 13 L.R. n. 7/2019.

Il secondo motivo è accolto. Il verificatore ha ritenuto sussistente uno stato di sufficiente urbanizzazione dell’area, salvo il tratto finale di accesso, per il quale ha ipotizzato la subordinazione del titolo alla realizzazione delle opere mancanti. Il Collegio ritiene che tale carenza, lungi dall’essere impeditiva, possa essere supplita dall’impegno dei richiedenti a realizzare la sistemazione viaria, l’acquedotto e le fognature, come previsto dall’art. 3 della convenzione di urbanizzazione richiamata in perizia e non contestata dall’amministrazione.

La lettura sostanzialistica dell’art. 20 L.R. n. 16/2016 consente di valorizzare l’impegno assunto dal richiedente a eseguire le opere mancanti, in linea con il principio per cui la pianificazione può servire anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate, come nel caso di lotto intercluso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 3474/2024.

Quanto alla pretesa necessità di un piano di lottizzazione unico esteso all’intero isolato, il Comune non ha mai prodotto il PRG nella sua interezza, né le specifiche norme che avrebbero imposto l’intervento unitario. Il Regolamento edilizio e le disposizioni attuative depositate non sono utili allo scopo. Il Comune non ha quindi dato la prova che la ragione impeditiva rendesse legittimo il diniego.

La domanda risarcitoria è invece rigettata. Con l’acquisto del terreno i ricorrenti hanno acquisito un bene del proprio patrimonio, sicché l’annullamento consentirà loro di assoggettarlo ad attività edificatoria. L’unico pregiudizio astrattamente giustiziabile sarebbe il danno da ritardo, ma i ricorrenti non hanno allegato né provato, Prezziari Regionali alla mano, le conseguenze pregiudizievoli subite, secondo il principio per cui è la parte a dover provare gli elementi della responsabilità civile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6394/2020). Il ricorso è pertanto accolto con annullamento del diniego e rigetto della domanda risarcitoria, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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