SCIA edilizia consolidata: il diniego tardivo è illegittimo e serve l’autotutela (TAR Sicilia n. 3322 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 per la SCIA in materia edilizia, gli effetti dell’atto si consolidano e l’amministrazione non può più adottare un diniego tout-court. Un intervento successivo è ammesso solo attraverso il procedimentalizzato esercizio dei poteri in autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con l’onere di indicare gli interessi pubblici e di valutare l’affidamento del privato. Il sopraggiungere di un atto di pianificazione — nella specie l’aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico — può astrattamente giustificare l’autotutela, ma non rende legittimo un dissenso postumo. Opera inoltre il principio tempus regit actum: il provvedimento non può fondarsi su un atto non ancora vigente al momento del consolidamento degli effetti della SCIA.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Comiso, destinato ad attività di ristorazione previa fusione e cambio di destinazione d’uso di due unità. Con SCIA pratica SUAP 014/2016 la società comunicava l’inizio dell’attività, asseverata dal tecnico incaricato, senza che il Comune adottasse alcun provvedimento.

In data 18.3.2025 il Comune notificava un provvedimento di diniego dell’istanza, fondato sull’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che classificava l’area come sito di attenzione con pericolosità idraulica elevata, e sull’aumento del carico urbanistico. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo otto motivi. Il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione in forma semplificata, limitando lo scrutinio ai motivi sub 2) e sub 5).

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione sostanziale dell’atto impugnato. Richiamando il criterio secondo cui deve sempre individuarsi la natura e il contenuto del provvedimento a prescindere dal nomen juris, il TAR rileva che il Comune ha adottato un diniego tout-court e non un atto di intervento in autotutela su una situazione già consolidata.

Il punto di caduta è il termine dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Decorso il termine per il divieto di prosecuzione dell’attività, l’amministrazione può adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 solo in presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies. Il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione circa i motivi di interesse pubblico che avrebbero dovuto sostenerlo a fronte di un affidamento deluso dopo almeno otto anni, né alcuna valutazione del pregiudizio derivante dalla sua compressione.

Il sopraggiungere del D.S.G. n. 685/2024, che ha aggiornato il Piano di assetto idrogeologico, poteva astrattamente giustificare l’autotutela, ma non rendeva legittimo un dissenso postumo. L’unico riesame obbligato possibile era quello procedimentalizzato, che — per il tasso di discrezionalità che lo connota — non può dirsi a priori destinato a concludersi con la prevalenza dell’interesse alla sicurezza idraulica.

Il TAR respinge poi la tesi difensiva del Comune, secondo cui la SCIA non avrebbe mai prodotto effetti per carenza di elementi essenziali. Quelle doglianze non compaiono nella motivazione del provvedimento e costituiscono motivazione postuma, inammissibile secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Toscana n. 1081 del 2024, C.G.A.R.S. n. 663 del 2023, Cons. Stato n. 5727 del 2021).

Il Collegio ravvisa infine la violazione del principio tempus regit actum: il diniego si basa su un atto non ancora in vigore quando, per effetto dei commi 3, 4 e 6-bis, gli effetti della SCIA si erano definitivamente consolidati. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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