Rimborso spese legali al dipendente: nesso di strumentalità e parere Avvocatura (TAR Sicilia n. 3319 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997 presuppone che il giudizio di responsabilità si sia concluso con un provvedimento che escluda definitivamente la responsabilità del dipendente e che i fatti contestati presentino un nesso di strumentalità con l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Non è sufficiente la mera occasionalità temporale tra la condotta e il luogo di lavoro. Il parere dell’Avvocatura dello Stato ha natura obbligatoria e vincolante solo sulla congruità del quantum; quando l’amministrazione lo richieda anche sull’an del rimborso, l’atto consultivo degrada a parere facoltativo e non vincolante, con la conseguenza che non sussiste alcun onere di autonoma impugnazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in quiescenza, è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per fatti verificatisi mentre rivestiva l’incarico di Comandante di una Stazione. Il procedimento penale, originato da una denuncia-querela presentata dallo stesso ricorrente per una presunta aggressione subita in caserma, si è concluso con ordinanza di archiviazione per insufficienza di elementi a sostegno dell’accusa in giudizio.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Ministero della Difesa il rimborso delle spese di patrocinio legale ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, allegando la nota dei compensi del difensore. Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, l’amministrazione ha respinto l’istanza, ritenendo mancante il nesso di strumentalità tra la condotta e i fini istituzionali. Il ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dei due pareri resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, qualificati dall’amministrazione come atti endoprocedimentali immediatamente lesivi. L’eccezione è infondata. L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997 attribuisce all’amministrazione un potere valutativo sull’an e sul quantum del rimborso; il parere dell’Avvocatura è obbligatorio e vincolante solo sulla congruità della somma.

Il primo parere è stato reso prima del preavviso di rigetto, atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, cosicché gli atti consultivi ivi richiamati non hanno portata lesiva immediata. Il secondo parere, sollecitato dall’amministrazione anche sull’ammissibilità del rimborso, esula dallo schema legale: degrada a parere facoltativo e non vincolante, con la conseguenza che l’onere di impugnazione riguarda unicamente l’atto conclusivo del procedimento.

Nel merito il ricorso è infondato. La norma richiede due presupposti: un provvedimento che escluda definitivamente la responsabilità e la connessione tra fatti contestati ed espletamento del servizio. Sul primo, il Collegio rileva che l’archiviazione per insufficienza di prove non integra un pieno accertamento dell’assenza di responsabilità, anche in ragione della possibile riapertura delle indagini ex art. 414, comma 1, cod. proc. pen.

Sul secondo, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul nesso di strumentalità, la sentenza esclude che l’episodio contestato rientri nell’attività funzionale: si tratta di iniziativa autonoma, estranea ai doveri d’ufficio. La circostanza che il fatto sia avvenuto in caserma integra una mera occasionalità temporale, insufficiente a fondare il diritto al rimborso. La valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione resiste al sindacato di legittimità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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