Annullamento SUAPE e adesione all’autorizzazione generale: il convogliamento delle emissioni non è derogabile (TAR Sardegna n. 1007 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, introdotto dall’art. 1, c. 1, della legge n. 182/2025, si applica ai provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore, decorrendo da tale momento. L’amministrazione coinvolta in un procedimento unico può rappresentare al SUAPE gli esiti di accertamenti tardivi, purché la proposta contenga un’adeguata motivazione che espliciti la sussistenza dei presupposti dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’adesione all’autorizzazione a carattere generale di cui all’art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 impone il rispetto delle specifiche previsioni in essa contenute, incluso l’obbligo di convogliare le emissioni diffuse attraverso le migliori tecniche disponibili, senza che rilevino mere difficoltà realizzative o l’assenza di impianti analoghi in attività similari.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, titolare di un’impresa individuale, comunicava al SUAPE del Comune di Sassari, tramite dichiarazione unica autocertificativa (d.u.a.) a zero giorni, l’avvio di un’attività di ingrasso suini in un capannone di sua proprietà, aderendo all’autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera adottata dalla Città Metropolitana di Sassari. A seguito di un articolato contraddittorio procedimentale, avviato dalle verifiche del Comune e proseguito con le richieste di integrazioni della Città Metropolitana, il SUAPE annullava in autotutela le ricevute della d.u.a., dichiarandone l’irricevibilità, sulla base della proposta interdittiva formulata dall’amministrazione metropolitana per il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche sull’installazione di impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la tardività dell’autotutela, la violazione delle direttive SUAPE, l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’insussistenza dell’obbligo di convogliamento delle emissioni, ritenute non tecnicamente convogliabili in quanto derivanti da un sistema a ventilazione naturale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo, in primo luogo, tempestivo l’esercizio del potere di autotutela. La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 182/2025, che ha fissato un termine per l’annullamento d’ufficio, si applica ai provvedimenti adottati dopo la sua entrata in vigore, con decorrenza del termine da tale momento; nella specie, l’annullamento era intervenuto entro i sei mesi dall’entrata in vigore e comunque entro dodici mesi dalla presentazione della d.u.a.
Quanto alla tardività delle verifiche della Città Metropolitana, il Collegio ha interpretato l’art. 10.2.3 delle direttive SUAPE nel senso che l’amministrazione coinvolta può rappresentare gli esiti di accertamenti tardivi al SUAPE, il quale ha il dovere di procedere in autotutela se la proposta è qualificata e motivata, o anche la facoltà di farlo quando la proposta contenga comunque elementi idonei a desumerne i presupposti. Nel caso di specie, il SUAPE ha correttamente fondato il proprio provvedimento sull’art. 21-nonies, valutando autonomamente i fatti descritti nella proposta.
Il TAR ha poi escluso la dedotta carenza motivazionale, rilevando che l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, sub specie di controllo delle emissioni, è adeguatamente bilanciato con l’interesse del privato, il quale può comunque proseguire l’attività attraverso il procedimento ordinario ex art. 269 d.lgs. n. 152/2006. Ha inoltre ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione di avvio, in ragione dell’ampio contraddittorio procedimentale già svoltosi.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l’obbligo di convogliamento delle emissioni diffuse, previsto dall’allegato 6 dell’autorizzazione generale, trova fondamento nell’art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 e non è derogabile. Le emissioni prodotte al di sotto dei valori limite non escludono l’applicazione della disciplina autorizzatoria, e la nozione di “emissione tecnicamente convogliabile” non può essere interpretata nel senso di esentare l’operatore che aderisce al regime semplificato, il quale deve conoscere preventivamente le prescrizioni tecniche e valutarne la sostenibilità economica. La mancata quantificazione dei costi e il richiamo a prassi difformi sono stati ritenuti irrilevanti, non potendo l’errore altrui fondare la legittimità di un comportamento non conforme.
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Nota della Redazione
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