Daspo antirissa: illegittimo se l’area interdetta è sproporzionata (TAR Lombardia n. 3932 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, D.L. n. 14/2017, il divieto di accesso e stazionamento disposto dal Questore deve riguardare esclusivamente i locali e gli esercizi specificamente individuati in ragione del collegamento funzionale con i luoghi in cui sono stati commessi i reati per cui vi è stata denuncia. È illegittimo il provvedimento che, pur sussistendo il requisito oggettivo della denuncia e quello soggettivo della pericolosità sociale, inibisca l’accesso a tutti gli esercizi commerciali ricadenti in un’area eccessivamente vasta, non correlata al luogo fisico della condotta. Ne consegue che l’annullamento parziale del provvedimento non richiede la prova dell’assenza del nesso funzionale tra condotte e luoghi, quanto la verifica della proporzionalità dell’estensione dell’interdizione.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa universitaria, impugnava il provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, le vietava per la durata di un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici situati in un’ampia area della città, individuata tramite numerosi toponimi, a seguito della sua partecipazione a un corteo.
Nel corso della manifestazione, non formalmente preavvisata, la ricorrente era stata deferita all’Autorità giudiziaria per aver imbrattato con vernice rossa un monumento storico. Nel gravame deduceva la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l’adozione della misura e l’eccessiva ampiezza dell’area oggetto del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha osservato che la misura è stata adottata in un contesto di manifestazione non preavvisata, in cui ricorrono le “particolari esigenze di celerità” che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990, legittimano la deroga alle garanzie partecipative. La valutazione dell’Amministrazione sulla sussistenza di un’urgenza in re ipsa è stata ritenuta ragionevole.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa della misura, definita come “DASPO antirissa”, e ne ha enucleato i presupposti applicativi: il requisito oggettivo della denuncia per uno dei reati-spia; la riconducibilità del fatto storico a una delle ipotesi normative; il requisito soggettivo del pericolo concreto e attuale per la sicurezza. Ha poi escluso che la condotta della ricorrente, consistita nell’imbrattamento del monumento, fosse estranea all’ambito applicativo della norma, essendo riconducibile, in via sistematica, ai delitti non colposi contro il patrimonio, in ragione della successione per specialità tra l’art. 635 c.p. e la fattispecie di cui all’art. 518-duodecies c.p., o, in via gradata, ai reati commessi in occasione di gravi disordini nelle vicinanze di pubblici esercizi. Ha altresì valutato congrua la motivazione della Questura circa la pericolosità sociale della ricorrente, desunta dalle circostanze concrete della condotta.
Il terzo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. Il Collegio ha richiamato il principio, affermato anche dalla Corte costituzionale n. 20 del 24 febbraio 2026, per cui il divieto può inibire l’ingresso ai soli locali che l’autorità di pubblica sicurezza è in grado di collegare alla commissione delle condotte, costituendo tale collegamento condizione di legittimità della misura. Nel caso di specie, la Questura ha interdetto un’area molto vasta della città, i cui toponimi non risultavano collegati, o non collegati esclusivamente, al luogo della condotta, così determinando una lesione sproporzionata della libertà di circolazione. Per l’effetto, la sentenza ha annullato il provvedimento nei limiti indicati, ritenendo sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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