Doppia conformità tra titolo e collaudo statico nel permesso in sanatoria (TAR Sicilia n. 316 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la verifica della doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Ai fini della sicurezza statica, il Comune può fondare il titolo sul nulla osta e sul collaudo statico già vistati dal Genio Civile, quando dagli atti risulti che il collaudo ha riguardato l’intero immobile nello stato in cui si trovava, comprensivo delle opere poi sanate. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto al solo titolo impugnato e non si estende ad atti presupposti non ritualmente impugnati, ormai consolidati. È generico, e perciò non merita accoglimento, il motivo che assuma la violazione dell’art. 97, comma quarto, del d.P.R. n. 380/2001 sul presupposto non provato della pendenza di un procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Comune di Caltagirone, impugna il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in favore dei controinteressati. Il titolo legittima l’aumento di volume del secondo piano mediante innalzamento della linea di gronda del preesistente tetto di copertura dell’immobile confinante. Il ricorrente subentra nella titolarità dell’immobile originariamente intestato alla propria madre, che aveva più volte sollecitato interventi repressivi dell’abuso.
La vicenda amministrativa è risalente: concessioni edilizie del 2009, accertamento di opere abusive nel 2010, ordine di demolizione del 2016 annullato in sede giurisdizionale, nuova ordinanza di demolizione del 2017 rimasta inottemperata, dichiarazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale nel 2018. Il ricorso avverso tali atti viene rigettato con sentenza del 2019, che conferma l’ordinanza e i relativi atti applicativi. Seguono la revoca dell’acquisizione e una sentenza del 2024 che respinge l’impugnazione, facendo salvo il diritto di sollecitare ulteriori interventi repressivi. Dopo un esposto e la nota comunale di avvio del procedimento repressivo del 18.12.2024, i controinteressati ottengono il permesso in sanatoria del 2025, impugnato con ricorso al TAR, unitamente alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter omettere il compiuto vaglio dell’eccezione di carenza di interesse, sollevata sia dai controinteressati sia dal Comune, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità delle censure mosse avverso atti diversi da quello impugnato: l’unico oggetto del giudizio è il permesso in sanatoria del 2025, non potendosi estendere il sindacato ad atti presupposti o conseguenti non ritualmente impugnati e ormai consolidati.
È fondata anche l’eccezione di tardività della produzione documentale del 13.12.2025. Il termine dei quaranta giorni liberi anteriori all’udienza, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., era scaduto il 3.12.2025: della relazione di perizia tecnica non si tiene conto ai fini della decisione.
Nel merito, la prima doglianza — realizzazione delle opere dopo il 1967 e necessità del titolo edilizio — non assume rilievo. Il titolo impugnato è rilasciato in sanatoria, ora per allora, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edile vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda. Il Comune ha verificato la sussistenza della doppia conformità, rientrando l’intervento nei limiti volumetrici e di altezza del Regolamento Edilizio del 1926 e del P.R.G. vigente. Viene meno, dunque, il profilo di asserita abusività per assenza di titolo.
Sul profilo statico, il Comune ha fondato il titolo sul nulla osta del Genio Civile del 22.4.2021 e sul certificato di collaudo statico vistato con atto del 15.7.2022. La tesi del ricorrente, secondo cui tali atti riguarderebbero opere diverse, è priva di pregio: le opere sanate sono di vecchia data ed erano già esistenti al momento del collaudo del 2022. Dal corpo dell’atto di collaudo emerge testualmente che lo stesso ha riguardato l’intero immobile nello stato in cui si trovava, comprensivo delle opere realizzate e dei volumi creati con la modifica del tetto.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 97, comma quarto, del d.P.R. n. 380/2001, il motivo è generico e fondato sul presupposto non provato della pendenza innanzi all’Autorità giudiziaria di un procedimento relativo ai fatti di causa. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente diniego della tutela risarcitoria, formulata in termini generici. Le spese sono compensate avuto riguardo alla peculiarità delle questioni e alla natura degli interessi sottesi.
Nota della Redazione
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