Condono edilizio in area vincolata: nessun silenzio-assenso senza parere (TAR Sicilia n. 312 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo assoluto che comporta inedificabilità, il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma, perché il comma 18 dell’art. 35 della legge n. 47/1985 esclude l’effetto acquisitivo quando manchi il parere positivo dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo. La ragionevole aspettativa del privato, ancorché protratta per decenni e sostenuta da un attestato di completezza della pratica, non sostituisce il provvedimento dell’autorità preposta alla cura dell’interesse protetto. L’unico rimedio esperibile è l’azione contro il silenzio-inadempimento del Comune che non abbia acquisito d’ufficio il parere. Resta salva l’azione risarcitoria per responsabilità da false informazioni, quando l’attestato di completezza si ponga in insanabile contrasto con la definizione negativa del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha denegato la concessione edilizia in sanatoria relativa a un intervento realizzato abusivamente, per il quale erano state presentate istanze ai sensi della legge regionale n. 7/1980, della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985. Il diniego si fonda sulla localizzazione dell’opera entro il vincolo assoluto della fascia di cento metri di rispetto della zona A di una riserva naturale.

Il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell’art. 35 della legge n. 47/1985, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune resiste sostenendo che il decorso dei termini è stato interrotto da una richiesta di integrazione documentale risalente al 1990 e che, in ogni caso, opera l’esclusione legale del silenzio-assenso per le opere non suscettibili di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato incontroverso: l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo assoluto, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente. Su questa premessa si innesta la questione giuridica centrale, cioè se la prolungata inerzia dell’amministrazione possa aver prodotto un titolo abilitativo tacito in favore del privato.

La risposta è negativa. Il comma 18 dell’art. 35 della legge n. 47/1985 subordina la formazione del silenzio-assenso, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi, al pagamento delle somme dovute a conguaglio e alla presentazione della documentazione per l’accatastamento, ma esclude espressamente tale effetto nei casi in cui l’opera non sia suscettibile di sanatoria perché in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità.

Il parere positivo dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo costituisce dunque un elemento necessario della fattispecie, non sostituibile dall’aspettativa del privato. Il Collegio sottolinea che l’inerzia quarantennale non può “ingenerare la ragionevole aspettativa” sulla positiva conclusione del procedimento, poiché il rilascio dell’attestato di completezza non equivale al parere mancante.

Il rimedio esperibile era quindi l’azione contro il silenzio-inadempimento del Comune che non si fosse attivato per acquisire il parere ex officio, non l’invocazione di un tacito atto di assenso operante sul piano sostanziale. I vizi procedimentali dedotti con il primo motivo restano assorbiti, perché il provvedimento ha natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il Collegio resta esonerato anche dall’esame dell’eccezione di tardività del deposito comunale.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese. Il Collegio lascia espressamente salva la possibilità di far valere una responsabilità da false informazioni del Comune, per l’insanabile contrasto tra l’attestato di completezza e la definizione negativa del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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