Ottemperanza al giudicato e rigetto delle astreintes per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2381 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta del docente, dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin da subito un commissario ad acta che assume le funzioni solo su istanza del creditore trascorso il termine assegnato. La condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, come l’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio dell’agevolazione. La liquidazione delle spese di lite va contenuta in misura ridotta per le cause seriali che non richiedono l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta elettronica del docente in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici indicati nel provvedimento, per importi complessivi determinati. A seguito della notifica della sentenza al Ministero e del decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per l’esecuzione del giudicato, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso procedibile e fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, specificando che questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, con obbligo di provvedere entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata è stata ritenuta rientrante nei compiti istituzionali del funzionario, con esclusione di qualsiasi compenso.
La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata respinta. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 in merito alla valutazione in concreto delle esimenti della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative, correlate alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
Nella fattispecie, la penalità di mora è stata ritenuta manifestamente iniqua considerata l’avvenuta nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, ma liquidate in misura ridotta, in considerazione della natura seriale della causa, sulla scorta della giurisprudenza richiamata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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