Permesso premio: il giudice del rinvio deve bilanciare gli elementi sopravvenuti (Cass. pen. Sez. I n. 23784 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito dell’istanza di concessione del permesso premio, è tenuto ad attenersi alle prescrizioni della sentenza rescindente e a compiere il bilanciamento tra gli elementi negativi e quelli positivi emersi nel percorso di risocializzazione del detenuto. Il diniego del beneficio non può fondarsi esclusivamente su un elemento negativo risalente nel tempo, quando non venga allegato alcun comportamento successivo che ne confermi l’attualità. L’osservazione della personalità, ai fini degli artt. 30 e 30-ter ord. pen., deve essere costantemente aggiornata e valutare le condotte posteriori all’evento sfavorevole, al fine di verificare se il giudizio negativo di partenza sia confermato o superato dalle nuove acquisizioni. È affetta da motivazione apparente l’ordinanza che ometta di esaminare le risultanze dell’équipe trattamentale favorevoli al detenuto e neghi il beneficio invocando una revisione critica non completa, travalicando il criterio del definitivo distacco dal contesto criminale.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in qualità di giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha respinto con ordinanza del 28 novembre 2025 l’istanza di concessione di un permesso premio avanzata dal ricorrente, detenuto in espiazione di pena. Il Tribunale ha ritenuto non compiuta la necessaria revisione critica dei trascorsi criminosi né acquisito il distacco dallo stile di vita precedente, valorizzando condotte negative risalenti alla revoca della detenzione domiciliare e al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi che il giudice del rinvio non abbia eseguito il bilanciamento richiesto dalla sentenza rescindente e abbia trascurato gli aggiornamenti positivi dell’osservazione della personalità. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere quale giudice del rinvio, non si è conformato alle prescrizioni della sentenza rescindente, che aveva esplicitamente richiesto una nuova valutazione in ordine al bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso risocializzante intrapreso durante la lunga carcerazione.

L’ordinanza si limita a ribadire alcuni elementi negativi, incentrati sulla revoca della detenzione domiciliare risalente al 2019 a seguito di un reato dal quale il ricorrente è stato poi assolto, e, quanto agli elementi positivi, richiama in modo parziale la relazione di sintesi. Il diniego viene motivato con l’assenza di revisione critica, dedotta però esclusivamente dalla ricaduta nel reato, e quindi fondata di fatto su un unico elemento negativo.

Tale impostazione contrasta con la prescrizione della sentenza rescindente, che aveva sottolineato la necessità di un continuo aggiornamento degli esiti dell’osservazione della personalità rispetto alla situazione successiva alla commissione del reato, mediante la valutazione dei comportamenti successivi all’evento sfavorevole, al fine di verificare se il giudizio negativo connesso alla situazione di partenza debba essere confermato o superato dalle nuove acquisizioni. L’ordinanza non evidenzia alcun comportamento tenuto dopo la revoca del programma di protezione che denoti la persistenza di condotte antisociali, avendo anzi descritto la condotta carceraria come regolare.

Il richiamo alla relazione di sintesi appare inoltre parziale e impreciso, poiché l’aggiornamento successivo descrive un’avvenuta revisione critica dei propri agiti criminali e un ravvedimento, con parere favorevole alla concessione del beneficio da parte dell’équipe trattamentale. Tali valutazioni, non menzionate né esaminate, costituiscono gli elementi favorevoli che impongono l’aggiornamento dell’osservazione.

La motivazione è infine contraddittoria e illogica: pur richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario l’avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma solo la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale, il Tribunale nega il beneficio per l’assenza di una completa revisione critica. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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