Cessazione attività commerciale senza SCIA: legittima se priva di autorizzazione e requisiti igienico-sanitari (TAR Abruzzo n. 291 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale che ordina la cessazione di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 114/1998 è legittima allorché l’attività venga esercitata in un immobile privo dei requisiti igienico-sanitari e senza la prescritta autorizzazione, al di là della specifica autorizzazione posseduta per lo svolgimento dell’attività “su strada”. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento qualora la ricorrente non dimostri quale effettivo apporto partecipativo avrebbe potuto fornire. La circostanza che altro soggetto sia autorizzato a svolgere attività di ristorazione nel medesimo immobile è irrilevante, attenendo a posizioni giuridiche soggettive distinte.
Il Fatto
Il Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, con ordinanza sindacale n. 5 del 17.11.2022, ha intimato alla società ricorrente la cessazione di ogni attività commerciale, ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 114/1998, per avere svolto attività di somministrazione di cibi e bevande all’interno di un immobile sito in frazione Carrufo, senza averne fatta la preventiva comunicazione (oggi SCIA ai sensi dell’art. 19, legge n. 241/1990). Il provvedimento è stato adottato sulla base delle note del N.A.S. e della Asl.
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza, deducendo la violazione dei principi di cui agli artt. 1 e 7, legge n. 241/1990, nonché vizi di eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, illogicità e irragionevolezza manifesta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 22.02.2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità e ha scrutinato nel merito i tre motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la ricorrente non ha contestato di essere priva del provvedimento autorizzativo per la somministrazione di cibi e bevande all’interno dell’unità immobiliare, né ha indicato quale apporto partecipativo avrebbe potuto fornire in caso di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Tribunale ha evidenziato che il divieto di svolgimento di attività commerciale all’interno dell’immobile era già stato impartito dalla Asl con verbale del 9.8.2022, non impugnato dalla ricorrente; quest’ultima risulta autorizzata esclusivamente allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande “su ruota”, mediante l’utilizzo di uno specifico automezzo. L’attività contestata consisteva, invece, nell’ospitalità degli avventori all’interno di un immobile altrui, risultato privo di ogni requisito igienico e sanitario.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che il divieto imposto dall’ordinanza riguarda lo svolgimento di attività senza autorizzazione in un immobile privo dei requisiti igienico-sanitari, al di là della specifica autorizzazione posseduta per la vendita “su strada”. La condotta sanzionata non costituisce pertanto un’articolazione dell’attività autorizzata, ma un’attività diversa e non assentita.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha affermato che le ridotte dimensioni territoriali dell’ente non possono legittimare l’esercizio di attività commerciali non assentite in immobili non autorizzati; la promozione delle attività economiche nel territorio non può essere realizzata violando le regole poste a presidio dell’interesse pubblico e senza le necessarie autorizzazioni. In ragione di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.