Carta docente, il TAR condanna l’Amministrazione all’ottemperanza del giudicato (TAR Lombardia n. 333 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento deve essere condannata a dare completa esecuzione al titolo, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando l’importo dovuto sia esiguo, restando la relativa istanza riproponibile in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 09.05.2024 che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e condannava l’Amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo, notificato il 02.10.2024, è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro, ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto all’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa azionata è risultata adeguatamente documentata, anche a seguito della regolarizzazione disposta con il rinvio dalla precedente camera di consiglio.
Elemento decisivo è il comportamento processuale dell’Amministrazione: a fronte dell’inadempimento allegato, l’ente intimato non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Tale mancata contestazione ha consolidato il quadro probatorio e ha reso fondato il ricorso.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al titolo, con riferimento al contributo per la formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato un Commissario ad acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso per il commissario. Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto non sussistenti allo stato i relativi presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo, salvo provvedere su istanza della ricorrente in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza del giudicato e ordine all’ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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