La revisione della patente è misura cautelare e prescinde dalle sorti della sospensione (TAR Lazio n. 13067 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 128 C.d.S. non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma costituisce una misura cautelare e preventiva funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale. Detto potere può prescindere dalle sorti dell’ordinanza di sospensione del titolo di guida, fondandosi sui fatti sintomatici del pericolo per il traffico rappresentati dall’assunzione di alcol oltre i limiti di legge. Il presupposto legittimante risiede nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica del titolare, demandando al Prefetto una valutazione di natura discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Roma disponeva la restituzione della patente di guida, confermando l’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le Patenti. Il provvedimento faceva seguito alla sentenza con cui il Giudice di Pace aveva annullato la precedente ordinanza di sospensione della patente, per l’impossibilità di conoscere il contenuto della nota alla base della contestazione.
Con il ricorso si deducevano la violazione della disciplina sulla revisione della patente come pena accessoria rispetto alla sanzione principale, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate entrambe le censure. Il Collegio ha chiarito che il potere del Prefetto di disporre la sottoposizione a visita medica, ai sensi dell’art. 128, comma 1, C.d.S., può prescindere dalle sorti dell’ordinanza di sospensione del titolo, non fondandosi sulla legittimità formale di quest’ultima ma sui fatti sintomatici del pericolo per il traffico rappresentato dall’assunzione di alcol.
Richiamando un orientamento consolidato, la sentenza afferma che la revisione della patente non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. La misura ha natura cautelare e preventiva, volta a verificare la persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, come già affermato da Cons. di Stato n. 935/2020.
Il presupposto legittimante risiede nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici, che comportano la sottoposizione a visita medica, o dell’idoneità tecnica, che comporta l’esame di idoneità. Tale principio è stato ribadito da T.A.R. F.V.G. n. 390/2024 e, più di recente, da Cons. Stato, Sez. V, n. 1384 del 20.02.2026 e T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, n. 214 del 19.01.2026, secondo cui il provvedimento presuppone una valutazione discrezionale del Prefetto sull’idoneità psicofisica del conducente.
I provvedimenti di revisione non presuppongono il pieno accertamento di una violazione delle norme sul traffico, ma possono essere adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità del destinatario. Nel caso di specie tale presupposto sussisteva, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, pari a 2,04 g/l al primo controllo e a 2,12 g/l al secondo.
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Nota della Redazione
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